Progetto
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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GU L del 20.6.2024 IT
Se, in una grave circostanza eccezionale, la continuazione della necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne è confermata a seguito della procedura di cui al presente paragrafo e il periodo supplementare di sei mesi di cui al primo comma non è sufficiente a garantire la disponibilità di misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, uno Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi, in linea con la valutazione del rischio di cui al secondo comma. Se decide in tal senso, lo Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione la sua intenzione di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione adotta senza ritardo una raccomandazione sulla compatibilità di tale proroga finale con i trattati, in particolare con i principi di necessità e proporzionalità. Tale raccomandazione individua inoltre, se del caso con altri Stati membri, le efficaci misure compensative da attuare.»;
12) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. Per appurare se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia necessario e proporzionato a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, uno Stato membro valuta in particolare:
a) se ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne sia una misura opportuna, vista la natura della minaccia
grave individuata, e in particolare fino a che punto tale misura può rispondere in modo adeguato alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna e se gli obiettivi perseguiti da tale ripristino possano essere raggiunti attraverso:
i) il ricorso a misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nel contesto di controlli all’interno del territorio come previsto all’articolo 23, lettera a);
ii) il ricorso alla procedura di cui all’articolo 23 bis;
iii) altre forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione;
iv) misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio verso gli Stati membri di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 2;
b) l’impatto probabile di una tale misura:
i) sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e
ii) sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.
2. Se il controllo alle frontiere interne è in vigore da sei mesi a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato effettua una valutazione del rischio che, oltre agli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 3, comprende anche una nuova valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In caso di ripristino o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri interessati predispongono opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione ai forti legami sociali ed economici tra le regioni transfrontaliere e alle persone che effettuano viaggi essenziali.»;
13) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Notifica del ripristino temporaneo o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne e valutazione del rischio
1. Le notifiche del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne inviate dagli Stati membri contengono le informazioni seguenti:
a) i motivi del ripristino o della proroga, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una
minaccia grave per il proprio ordine pubblico o la propria sicurezza interna;
b) l’estensione del ripristino o della proroga, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà
ripristinato o prorogato il controllo di frontiera;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 17/24