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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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IT GU L del 20.6.2024
4. La Commissione riesamina regolarmente l’evoluzione dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1e l’impatto delle misure adottate conformemente alla decisione di esecuzione del Consiglio di cui a tale paragrafo, per valutare se tali misure rimangono giustificate o, altrimenti, proporre la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne quanto prima.
5. Gli Stati membri notificano immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente alla decisione di cui al paragrafo 1.
6. Gli Stati membri possono adottare altre misure di cui all’articolo 23 per limitare la portata del controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione tiene conto di tali misure nel riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo.»;
16) l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri che hanno effettuato detto controllo presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di proroga del controllo di frontiera di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato presenta una relazione allo scadere di 12 mesi e successivamente dopo 12 mesi, se il controllo di frontiera è mantenuto in via eccezionale.
3. La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità e della proporzionalità del controllo di frontiera, l’osservanza dei criteri di cui all’articolo 26, lo svolgimento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, le conseguenti ripercussioni sulla libera circolazione delle persone, in particolare nelle regioni transfrontaliere, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex post della necessità e della proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca un modello uniforme di relazione e lo rende disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.
5. La Commissione può esprimere un parere sulla valutazione ex post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o in parti delle stesse.
6. Almeno una volta all’anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. La Commissione può inoltre discutere separatamente della relazione sullo stato di Schengen con il Parlamento europeo e il Consiglio. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell’anno di riferimento, nonché le azioni adottate dalla Commissione in merito al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. La relazione presta particolare attenzione al controllo di frontiera in vigore da oltre dodici mesi. Essa include anche una valutazione della necessità e della proporzionalità del ripristino e delle proroghe del controllo di frontiera nel periodo di riferimento come pure informazioni sulle tendenze all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne nell’ottica degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni messe a disposizione dalle agenzie dell’Unione competenti e dell’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.»;
17) l’articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Articolo 36
Modifiche degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di integrare il presente regolamento inserendo nell’allegato XI, parte B, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali.
20/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj