Progetto
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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IT GU L del 20.6.2024
ALLEGATO
«ALLEGATO XI
VIAGGI ESSENZIALI
Parte A
Categorie di persone di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 4:
1. operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell’assistenza agli anziani;
2. lavoratori frontalieri;
3. personale del settore dei trasporti;
4. diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate da organizzazioni internazionali la cui
presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell’esercizio delle proprie funzioni;
5. passeggeri in transito;
6. passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;
7. marittimi;
8. persone che necessitano di protezione internazionale o necessitano l’ingresso per altri motivi umanitari.
Parte B
Categorie di persone di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 5:
1. bambini in età di educazione e cura della prima infanzia e alunni che frequentano corsi di istruzione in un paese
limitrofo e i loro tutori che li accompagnano, che attraversano la frontiera affinché ricevano tale istruzione, nonché studenti o persone che viaggiano a fini educativi;
2. lavoratori stagionali, compresi quelli nel settore della produzione alimentare;
3. persone che viaggiano per validi motivi di cura degli animali o per misure necessarie all’agricoltura e alla silvicoltura in
singoli casi;
4. lavoratori altamente qualificati e personale cruciale e scientifico il cui impiego è necessario dal punto di vista
economico, sociale e della sicurezza e il cui lavoro non può essere rinviato o svolto all’estero;
5. personale delle autorità pubbliche per la difesa, l’ordine pubblico, la sanità pubblica e la sicurezza nazionale, ossia
personale della polizia, della polizia di frontiera, delle autorità dell’immigrazione, della sanità pubblica, della protezione civile ecc., o rappresentanti delle autorità di contrasto, se il viaggio è connesso all’esercizio di funzioni ufficiali, compreso il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione delle infrastrutture critiche;
6. pescatori e persone che svolgono un lavoro o prestano servizi su navi o piattaforme minerarie e di trivellazione
offshore sulla base di un rapporto lavorativo diverso da un contratto di lavoro marittimo;
7. persone che entrano nello Stato membro per ricevere servizi medici essenziali, compresi gli occupanti dei veicoli di
emergenza;
8. coniugi (uniti in matrimonio, unione civile o partner conviventi) e figli di chi effettua viaggi essenziali, compresi
i cittadini di paesi terzi che viaggiano per il ricongiungimento familiare;
9. cittadini di paesi terzi che si recano nello Stato membro per rispondere a una citazione da parte di un’autorità
giudiziaria;
10. persone in possesso di una tessera stampa internazionale rilasciata dalla Federazione internazionale dei giornalisti;
11. persone non autosufficienti che viaggiano per raggiungere i loro prestatori di assistenza.
22/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj