Progetto
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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GU L del 20.6.2024 IT
La consultazione ha lo scopo di esaminare in particolare la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, la necessità e la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne tenendo conto dell’opportunità di misure alternative, l’impatto di tale controllo di frontiera qualora sia già stato ripristinato, e le modalità per garantire l’attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in considerazione i risultati di tale consultazione nel decidere se ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e nell’eseguire detto controllo.
2. Ricevute le notifiche presentate in relazione al ripristino o alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione emette un parere, o uno Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 72 TFUE, se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica e nella valutazione del rischio, a seconda dei casi, o di eventuali complementi di informazione ricevuti, nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.
3. Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento de controllo di frontiera per un totale di dodici mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera.
Il parere della Commissione include almeno:
a) una valutazione della conformità del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai
principi di necessità e proporzionalità;
b) una valutazione volta a stabilire se siano state esaminate a sufficienza misure alternative per rispondere alla minaccia
grave.
Qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia stato valutato e sia stato ritenuto conforme ai principi di necessità e proporzionalità, il parere contiene, se del caso, raccomandazioni sul miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri al fine di limitare l’impatto del controllo di frontiera alle frontiere interne e contribuire a ridurre la minaccia persistente.
4. Quando è emesso il parere di cui al paragrafo 2 o 3, la Commissione stabilisce un processo di consultazione, a norma del paragrafo 1, per discutere del parere con gli Stati membri.»;
15) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Meccanismo specifico in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne
1. Ove accerti che esiste un’ emergenza di sanità pubblica su vasta scala che colpisce diversi Stati membri mettendo a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che autorizza gli Stati membri a ripristinare il controllo di frontiera, comprese eventuali opportune misure di attenuazione da istituirsi a livello nazionale e dell’Unione, se le misure disponibili di cui agli articoli 21 bis e 23 non sono sufficienti per far fronte all’emergenza di sanità pubblica su larga scala. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta al Consiglio.
2. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1 autorizza una durata massima di sei mesi, rinnovabile su proposta della Commissione per ulteriori periodi di massimo sei mesi ciascuno finché perdura l’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, alla luce del riesame di cui al paragrafo 4.
3. Se gli Stati membri ripristinano o prorogano il controllo di frontiera a causa dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1, detto controllo di frontiera deve basarsi, a decorre dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1, sulla decisione medesima.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 19/24