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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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GU L del 20.6.2024 IT
5. Qualsiasi categoria di persone elencata nell’allegato XI, parte B, è esentata dalle restrizioni all’ingresso ove tale categoria sia inclusa nel regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2.
6. Il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2 deve, a seconda dei casi:
a) identificare, ove richiesto dalla natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, le categorie di persone che
effettuano viaggi essenziali elencate nell’allegato XI, parte B, da esentare dalle restrizioni all’ingresso;
b) determinare le aree geografiche o i paesi terzi da cui i viaggi possano essere soggetti a restrizioni o esenti da
restrizioni e stabilire una procedura per sottoporre a un riesame periodico la situazione di tali aree o paesi e delle restrizioni di viaggio imposte, sulla base di metodologia oggettiva e criteri oggettivi, tra cui in particolare la situazione epidemiologica;
c) stabilire a quali condizioni i viaggi non essenziali possano essere soggetti a restrizioni o essere esentati da restrizioni,
compresa la prova da esibire per l’esenzione e le condizioni relative alla durata e alla natura del soggiorno nelle aree o nei paesi di cui alla lettera b);
d) fare riferimento a restrizioni minime temporanee di carattere sanitario cui possono essere soggette le persone di cui
al paragrafo 3, lettere a) e b);
e) in deroga ai paragrafi 4 e 5, stabilire a quali condizioni possano essere imposte restrizioni di viaggio alle persone che
effettuano viaggi essenziali.
7. Le restrizioni all’ingresso negli Stati membri per le persone che effettuano viaggi essenziali sono imposte solo in via eccezionale, per un periodo di tempo strettamente limitato, fino a quando non sono disponibili informazioni sufficienti sulle emergenze di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1 o su una nuova variante di tali emergenze e finché il Consiglio, su proposta della Commissione, non avrà individuato e adottato restrizioni alternative di carattere sanitario, necessarie per proteggere la salute pubblica, da applicare a tali persone.»;
7) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Verifiche all’interno del territorio
L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:
a) l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri
nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera. L’esercizio di tali competenze può comprendere, se del caso, l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente utilizzate nel territorio per far fronte a minacce alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico. L’esercizio da parte delle autorità competenti delle loro competenze non è considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:
i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;
ii) si basano su informazioni di polizia generali o, se l’obiettivo è contenere il diffondersi di una malattia infettiva, su informazioni della sanità pubblica e sull’esperienza delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:
— lottare contro la criminalità transfrontaliera;
— ridurre l’immigrazione irregolare; oppure
— contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico, quale identificata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e purché siano basate su una valutazione del rischio;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 13/24