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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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GU L del 20.6.2024 IT

(37) Secondo questo nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen il Consiglio dovrebbe adottare, su

proposta della Commissione, una decisione che autorizza il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, se è stata riconosciuta a livello dell’Unione un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala. Considerata la natura politicamente sensibile di tale decisione che regolamenta la possibilità degli Stati membri di ripristinare o prorogare il controllo alle frontiere interne in precise circostanze, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l’adozione di detta decisione, su proposta della Commissione. La decisione in parola dovrebbe includere eventualmente opportune misure di attenuazione.

(38) L’istituzione del nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen non dovrebbe pregiudicare il diritto degli

Stati membri di ricorrere in via preventiva a misure unilaterali in conformità del presente regolamento, qualora la situazione lo richieda. Una volta adottata, la misura dell’Unione dovrebbe però diventare l’unica base per una risposta coordinata alla minaccia individuata.

(39) Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, la decisione del Consiglio dovrebbe avere validità

limitata a sei mesi, prorogabile con riserva di riesame periodico su proposta della Commissione, finché perdura l’emergenza di sanità pubblica su vasta scala. La decisione iniziale dovrebbe includere una valutazione dell’impatto previsto delle misure prese, compresi gli effetti collaterali negativi, in modo da stabilire se si giustifichino i controlli alle frontiere interne o se si possano invece applicare misure meno restrittive in modo efficace. Le decisioni successive dovrebbero tenere conto dell’evoluzione della minaccia per la salute pubblica. È opportuno che gli Stati membri notifichino immediatamente al Parlamento europeo, alla Commissione e agli altri Stati membri il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente alla decisione del Consiglio.

(40) Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne deciso unilateralmente dagli Stati membri o a livello

dell’Unione ha gravi implicazioni per il funzionamento dello spazio Schengen e il diritto alla libera circolazione. Perché sia presa solo quando necessario e come misura di extrema ratio, la decisione di ripristino temporaneo o proroga del controllo di frontiera dovrebbe basarsi su criteri comuni ed essere strettamente necessaria e proporzionata.

(41) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, una deroga al principio

fondamentale della libera circolazione delle persone deve essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

(42) In primo luogo, gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità del controllo temporaneo di frontiera alle

frontiere interne, vista la natura della minaccia grave individuata nonché l’opportunità di misure alternative per raggiungere gli stessi obiettivi del controllo di frontiera alle frontiere interne, come verifiche proporzionate svolte nell’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri o nelle forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione, compresa la possibilità di ricorrere alla procedura di trasferimento o a misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero valutare con particolare attenzione il probabile impatto del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla circolazione delle persone nello spazio senza controllo alle frontiere interne e nelle regioni transfrontaliere. Tale valutazione dovrebbe rientrare nella notifica che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. In caso di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne per eventi prevedibili oltre un periodo di sei mesi, lo Stato membro dovrebbe altresì effettuare una valutazione del rischio. La valutazione del rischio dovrebbe includere anche dettagli sulla portata e sull’evoluzione prevista della minaccia grave individuata, informazioni sulla durata prevista della minaccia grave e sulle sezioni delle frontiere interne interessate, informazioni sulle misure di coordinamento con altri Stati membri colpiti o potenzialmente interessati da tali misure e sulle misure che lo Stato membro interessato ha adottato e intende adottare per attenuare la grave minaccia individuata, allo scopo di revocare il controllo di frontiera alle frontiere interne per ripristinare il principio della libera circolazione.

(43) Al fine di limitare gli effetti dannosi del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, è opportuno che la

decisione di ripristino del controllo v di frontiera valle frontiere interne sia accompagnata da misure di attenuazione. Tali misure dovrebbero in particolare garantire l’operatività del transito di merci, degli addetti ai trasporti e dei marittimi istituendo «corsie verdi». Inoltre, essendo necessario garantire la circolazione delle persone le cui attività possono essere essenziali ai fini della catena di approvvigionamento o della prestazione di servizi essenziali, gli Stati membri potrebbero applicare anche gli orientamenti sui lavoratori transfrontalieri di cui alla comunicazione della Commissione del 30 marzo 2020 dal titolo «Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19». Le norme per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbero pertanto tenere conto degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati durante la pandemia di

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 7/24