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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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GU L del 20.6.2024 IT
b) sono aggiunti i punti seguenti:
«27. “emergenza di sanità pubblica su vasta scala” un’emergenza di sanità pubblica, riconosciuta a livello di Unione dalla Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti, in cui una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero potrebbe avere ripercussioni su vasta scala sull’esercizio del diritto alla libera circolazione.
28. “viaggi essenziali” i viaggi di una persona esentata da restrizioni all’ingresso a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 4 o 5, dettati da funzioni o necessità essenziali, tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri applicabili;
29. “viaggi non essenziali” i viaggi dettati da finalità diverse dai viaggi essenziali;
30. “poli di trasporto” aeroporti, porti marittimi o fluviali, stazioni ferroviarie o autostazioni come anche terminali merci.»;
2) all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora un gran numero di migranti cerchi di attraversare le loro frontiere esterne in modo non autorizzato, in massa e usando la forza, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per preservare la sicurezza e l’ordine pubblico.»;
3) all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. In particolare in una situazione di strumentalizzazione dei migranti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), prima frase, del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), gli Stati membri possono chiudere temporaneamente specifici valichi di frontiera notificati a norma del paragrafo 1, secondo comma, o limitarne gli orari di apertura, ove le circostanze lo richiedano.
Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:
a) dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;
b) dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (**) e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari; e
c) dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale.
(*) Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).
(**) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).»;
4) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Sorveglianza di frontiera
1. La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di prendere misure contro le persone entrate illegalmente. Essa comporta altresì la realizzazione di analisi dei rischi. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è rintracciata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 11/24