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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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IT GU L del 20.6.2024

(16) Tra i mezzi tecnici per impedire gli attraversamenti non autorizzati della frontiera potrebbero figurare tecnologie

moderne come droni e sensori di movimento e unità mobili, nonché, se del caso, tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili. Il ricorso a mezzi tecnici, in particolare le tecnologie in grado di raccogliere dati personali, deve basarsi ed essere esercitato in conformità di norme di legge nazionali chiaramente definite.

(17) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare

il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’aggiunta all’allegato XI, parte B, di altre categorie di persone che effettuano viaggi essenziali e le misure supplementari che disciplinano la sorveglianza, compresa l’elaborazione di norme minime comuni per la sorveglianza di frontiera. Tali norme minime comuni dovrebbero tenere conto del tipo di frontiera (ossia frontiera terrestre, marittima o aerea), dei livelli di impatto assegnati a ciascuna sezione di frontiera esterna a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori pertinenti, quali le specificità geografiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga opportune consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18) In uno spazio senza controllo alle frontiere interne chiunque, a prescindere dalla nazionalità, dovrebbe poter

circolare liberamente e in sicurezza tra gli Stati membri. In proposito è opportuno chiarire che il divieto di controllo alle frontiere interne non pregiudica la competenza degli Stati membri a effettuare verifiche sul loro territorio, anche nelle zone di frontiera, per fini diversi dal controllo di frontiera. È opportuno in particolare chiarire che le autorità nazionali competenti, comprese le autorità sanitarie o di contrasto, continuano in linea di principio ad avere il diritto esercitare pubblici poteri ai sensi del diritto nazionale, a condizione che l’effetto di tali poteri non sia equivalente alle verifiche di frontiera.

(19) Se è vero che il divieto di controllo di frontiera alle frontiere interne si estende anche alle verifiche di effetto

equivalente, è opportuno che le verifiche effettuate dalla autorità competenti degli Stati membri non siano considerate equivalenti alle verifiche di frontiera quando non hanno per obiettivo il controllo di frontiera, quando si basano su informazioni e sull’esperienza generali di polizia o su informazioni di sanità pubblica quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico, quando sono volte in particolare a contrastare la criminalità transfrontaliera, ridurre l’immigrazione irregolare, contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico accertata tale dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, quando sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere, quando sono effettuate in poli di trasporto come porti, stazioni ferroviarie o autostazioni e aeroporti nonché terminali merci o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e quando sono basate su una valutazione del rischio.

(20) La riduzione dell’immigrazione irregolare e dei reati transfrontalieri ad essa connessi come la tratta di esseri umani, il

traffico di migranti, la frode documentale e altre forme di criminalità transfrontaliera potrebbe comprendere misure volte a verificare l’identità, la cittadinanza e lo status di soggiorno, purché tali verifiche non siano sistematiche e siano effettuate sulla base di una valutazione del rischio.

(21) L’uso di tecnologie moderne per monitorare i flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e su altre strade

importanti determinate dagli Stati membri, può essere utile per affrontare le minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. Il divieto di controllo di frontiera alle frontiere interne non dovrebbe essere inteso come impedimento all’esercizio lecito delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri per effettuare verifiche nelle zone di frontiera interne. Rientrano tra queste le verifiche che comportano l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente in uso nel territorio e basate su una valutazione del rischio ai fini della sicurezza interna.

(22) Perché queste tecnologie siano efficaci, dovrebbe essere possibile applicare limiti di velocità proporzionati ai valichi

di frontiera stradali.

(23) È importante che l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti

degli Stati membri nei rispettivi territori, in particolare nelle loro zone di frontiera, non abbia un impatto sproporzionato sulla fluidità del traffico presso i valichi di frontiera interni, in particolare determinando tempi di attesa eccessivi. In uno spirito di dialogo e cooperazione, è importante che gli Stati membri informino lo Stato membro confinante delle loro azioni, in particolare quando si prevede che l’azione abbia un effetto più significativo sul traffico transfrontaliero.

(11) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

4/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj