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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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IT GU L del 20.6.2024
2. Le guardie di frontiera si servono di tutte le risorse necessarie, ivi comprese unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera. La sorveglianza di frontiera viene effettuata in modo da impedire alle persone l’attraversamento non autorizzato della frontiera ai valichi di frontiera o di eludere le verifiche ai valichi di frontiera e da dissuaderle dal farlo, ed è eseguita nel pieno rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4.
3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Si avvale di quadri situazionali per essere maggiormente in grado di ridurre la perdita di vite umane dei migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità. Essa comporta cambiamenti frequenti e improvvisi dei periodi di sorveglianza e di altri metodi e tecniche, in modo da individuare o impedire efficacemente l’attraversamento non autorizzato della frontiera.
4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali. Lo scopo di tale sorveglianza è impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera o rintracciare le persone connesse a un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature, sistemi di sorveglianza e, se del caso, tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari, comprese norme minime comuni per la sorveglianza di frontiera. Tali norme minime comuni dovrebbero tenere conto del tipo di frontiera, ossia frontiera terrestre, marittima o aerea, del livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e di altri fattori rilevanti, quali le specificità geografiche.
(*) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).»
5) il capo V è così ridenominato: «Misure specifiche relative alle frontiere esterne»;
6) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 21 bis
Restrizioni temporanee dei viaggi verso l’Unione
1. Il presente articolo si applica alle emergenze di sanità pubblica su vasta scala.
2. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare un regolamento di esecuzione che prevede restrizioni temporanee dei viaggi verso gli Stati membri da applicare alle frontiere esterne.
Le restrizioni temporanee di viaggio possono includere restrizioni temporanee all’ingresso negli Stati membri e altre misure temporanee di carattere sanitario che sono necessarie per la tutela della salute pubblica nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Tali restrizioni temporanee di carattere sanitario possono comprendere test, quarantena e autoisolamento.
Le restrizioni temporanee di viaggio verso l’Unione sono proporzionate e non discriminatorie. Qualora uno Stato membro adotti restrizioni più rigorose di quelle stabilite nell’atto di esecuzione, tali restrizioni non hanno un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Le restrizioni temporanee di carattere sanitario nei confronti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sono sempre conformi alla direttiva 2004/38/CE.
3. Sono esentate dalle restrizioni all’ingresso, a prescindere dallo scopo del viaggio, le categorie di persone seguenti:
a) beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;
b) cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE e persone che
beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, tra cui i beneficiari di protezione internazionale o persone che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.
4. Le categorie di persone elencate nell’allegato XI, parte A, sono esentate dalle restrizioni all’ingresso.
12/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj