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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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GU L del 20.6.2024 IT

(24) Il divieto del controllo di frontiera alle frontiere interne non dovrebbe limitare lo svolgimento delle verifiche previste

dal diritto dell’Unione. Pertanto, le norme di cui al presente regolamento non pregiudicano le norme applicabili relative allo svolgimento di verifiche dei dati dei passeggeri nelle banche dati pertinenti prima dell’arrivo.

(25) È necessario fare in modo che le verifiche svolte dagli Stati membri nell’esercizio delle competenze nazionali

rimangano pienamente coerenti con uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, quanto maggiori sono gli indizi che le verifiche svolte dagli Stati membri nelle rispettive zone di frontiera hanno un effetto equivalente a quello del controllo di frontiera, visto l’obiettivo di tali verifiche, la loro portata territoriale e eventuali differenze dalle verifiche svolte nel resto del territorio, tanto più sono necessarie norme e limitazioni rigorose e precise che stabiliscano le condizioni per l’esercizio, da parte degli Stati membri, delle competenze di polizia in una zona di frontiera.

(26) Per potenziare il funzionamento dello spazio Schengen, gli Stati membri dovrebbero poter decidere misure

aggiuntive per contrastare gli spostamenti irregolari tra Stati membri. Le autorità di contrasto nazionali di uno Stato membro, quando rintracciano cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiornare in tale Stato membro nelle zone di frontiera durante controlli effettuati dalle autorità competenti in un quadro di cooperazione bilaterale, che potrebbe comprendere, in particolare, pattugliamenti congiunti di polizia, dovrebbero avere la possibilità di trasferire tali cittadini di paesi terzi verso lo Stato membro dal quale sono entrati nello Stato membro che provvede al trasferimento, a condizione che i cittadini di paesi terzi non abbiano il diritto di soggiornare nello Stato membro che prevede il trasferimento. Lo Stato membro dal quale i cittadini di paesi terzi provengono direttamente dovrebbe a sua volta avere l’obbligo di ricevere i cittadini di paesi terzi rintracciati.

(27) La procedura di trasferimento non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di

soggiorno di lungo periodo dell’Unione e ai loro familiari conformemente alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio (12), ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione che godono del diritto di libera circolazione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità e ai loro familiari ai sensi del diritto nazionale, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto per soggiorno di breve durata in corso di validità, ai cittadini di paesi terzi aventi diritto all’esenzione dall’obbligo del visto nello spazio Schengen per 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che non abbiano superato tale periodo di 90 giorni, ai richiedenti quali definiti all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e ai beneficiari di protezione internazionale quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).Ai richiedenti rintracciati nel quadro della cooperazione bilaterale dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(28) La procedura secondo cui uno Stato membro dovrebbe poter trasferire il cittadino di paesi terzi rintracciato privo del

diritto di soggiornare verso lo Stato membro da cui proviene direttamente dovrebbe essere rapida, seppur soggetta a garanzie, e svolgersi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), per impedire la profilazione razziale. Alle autorità dovrebbe essere data la possibilità di verificare le informazioni rese immediatamente disponibili sugli spostamenti degli interessati. Tali informazioni potrebbero includere elementi oggettivi che permettano alle autorità di concludere che l’interessato è da poco arrivato da un altro Stato membro, come il possesso di documenti, comprese ricevute o fatture, che attestino il viaggio recente dall’altro Stato membro.

(12) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di

lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

(13) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei

loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)

n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(14) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di

protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(15) Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione

a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

(16) Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della

migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 5/24