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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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IT GU L del 20.6.2024

b) la possibilità per le autorità competenti di uno Stato membro o per i vettori di far eseguire il controllo di sicurezza

sulle persone nei poli di trasporto in conformità della legislazione di ciascuno Stato membro, sempreché tale controllo sia eseguito anche sulle persone che viaggiano all’interno di detto Stato membro;

c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con

sé documenti d’identità;

d) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di

dichiarare la loro presenza sul suo territorio e l’obbligo per i gestori delle strutture che forniscono alloggio di provvedere che i cittadini di paesi terzi completino e firmino i moduli di registrazione, ad accezione dei coniugi o dei minorenni che li accompagnano o dei membri di un gruppo, ai sensi degli articoli 22 e 45, rispettivamente, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (“convenzione di Schengen”).»;

8) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne

1. Fatto salvo l’articolo 22, il presente articolo stabilisce la procedura per il trasferimento di un cittadino di paese terzo rintracciato in zone di frontiera di cui all’articolo 23, ove ricorrano le condizioni seguenti:

a) il cittadino di paese terzo è rintracciato durante i controlli che coinvolgono le autorità competenti di entrambi gli

Stati membri nel quadro della cooperazione bilaterale, che può comprendere, in particolare, pattugliamenti congiunti di polizia, a condizione che gli Stati membri abbiano convenuto di ricorrere a tale procedura nell’ambito di tale cooperazione bilaterale; e

b) sussistono chiare indicazioni, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che

hanno rintracciato il cittadino di paese terzo, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione, che il cittadino di paese terzo sia arrivato direttamente da un altro Stato membro ed è sia accertato che il cittadino di paese terzo non ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro in cui è arrivato.

La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai richiedenti quali definiti all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o ai beneficiari quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

In caso di trasferimento di un cittadino di paese terzo che è ritenuto essere un minore dallo Stato membro che provvede al trasferimento, detto Stato membro informa di tale presunzione lo Stato membro ricevente ed entrambi gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure nell’interesse superiore del minore e conformemente alle rispettive normative nazionali.

2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, le autorità competenti di uno Stato membro possono decidere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, di trasferire immediatamente il cittadino di paese terzo interessato nello Stato membro di arrivo, secondo la procedura di cui all’allegato XII.

3. I cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti in virtù della procedura di cui al presente articolo hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che provvede al trasferimento. A tali cittadini di paesi terzi è garantito un ricorso effettivo conformemente all’articolo 47 della Carta. A tali cittadini di paesi terzi sono altresì consegnate informazioni scritte da parte dello Stato membro che provvede al trasferimento riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per loro conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.

4. Se lo Stato membro che provvede al trasferimento esperisce la procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ricevente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti del caso per accogliere il cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di cui all’allegato XII. Nello Stato membro ricevente si applicano tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE.

14/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj