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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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IT GU L del 20.6.2024

COVID-19, in quanto solida rete di sicurezza per il mercato unico, e fare in modo che gli Stati membri li applichino come misure di attenuazione durante il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. È in particolare opportuno individuare misure che assicurino il funzionamento ininterrotto del mercato unico e tutelino gli interessi delle regioni transfrontaliere e delle «città gemellate», ad esempio con autorizzazioni o deroghe per gli abitanti di quelle regioni.

(44) L’elemento decisivo per appurare se un ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne è

conforme ai criteri e alle condizioni stabilite dovrebbe essere la notifica effettuata dagli Stati membri. Per garantire un idoneo monitoraggio del controllo di frontiera alle frontiere interne che è stato ripristinato e migliorare la qualità delle informazioni che riceve, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che stabilisca un modello di notifica del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire tutte le informazioni nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza, tenuto conto della riservatezza delle indagini in corso. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di classificare in tutto o in parte le informazioni fornite nella notifica, fatto salvo il funzionamento di canali opportuni e sicuri.

(45) Affinché il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia davvero una misura di extrema ratio decisa

solo per il tempo necessario e per permettere di valutare la necessità e la proporzionalità del controllo di frontiera alle frontiere interne contro minacce prevedibili e per consentire alla Commissione di valutare se tali controlli costituiscono una misura eccezionale, gli Stati membri dovrebbero preparare una valutazione del rischio da presentare alla Commissione in caso di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo iniziale di sei mesi in risposta a minacce prevedibili. Gli Stati membri devono spiegare in particolare la portata e l’evoluzione della minaccia grave individuata, compreso quanto a lungo si prevede possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, il motivo per cui la minaccia individuata non sarà risolta con misure alternative e le misure di coordinamento decise con altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente dal controllo di frontiera alle frontiere interne.

(46) La Commissione dovrebbe avere facoltà di chiedere complementi di informazione sulla base della notifica ricevuta,

anche in ordine alla valutazione del rischio o alle misure di cooperazione e coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo alle frontiere interne. Se la notifica non è conforme ai requisiti minimi, la Commissione dovrebbe discuterne con lo Stato membro interessato e chiedere complementi di informazione o chiedere a tale Stato membro di completare la sua notifica iniziale.

(47) Almeno una volta all’anno è auspicabile che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sul

funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne («relazione sullo stato di Schengen»). È altresì auspicabile che la Commissione possa discutere di tale relazione separatamente con il Parlamento europeo e il Consiglio. La relazione dovrebbe contenere un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell’anno di riferimento, nonché le azioni adottate dalla Commissione in merito al controllo di frontiera ripristinato alle frontiere interne. La relazione dovrebbe prestare particolare attenzione al controllo di frontiera in vigore da oltre dodici mesi. Dovrebbe includere altresì una valutazione della necessità e della proporzionalità del ripristino e delle proroghe del controllo di frontiera alle frontiere interne nel periodo di riferimento come pure informazioni sulle tendenze all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne nell’ottica degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni messe a disposizione dalle agenzie dell’Unione competenti e dell’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione. La relazione sullo stato di Schengen dovrebbe altresì onorare gli obblighi di presentare relazioni di cui dall’articolo 20 del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen.

(48) È opportuno che la relazione sullo stato di Schengen sia corredata della relazione da presentare a norma

dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2022/922.

(49) Il meccanismo di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in situazioni di emergenza

o per far fronte a minacce prevedibili dovrebbe prevedere la possibilità che la Commissione organizzi consultazioni tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe organizzare una consultazione qualora uno Stato membro direttamente interessato lo richieda. È opportuno che in questo processo siano coinvolte le agenzie dell’Unione competenti affinché condividano le loro competenze, se del caso. Tali consultazioni dovrebbero esaminare la possibilità di applicare misure alternative e, all’occorrenza, le modalità pratiche di svolgimento del controllo di frontiera alle frontiere interne e la relativa durata. Le consultazioni dovrebbero essere obbligatorie nei casi in cui la Commissione o uno Stato membro abbia emesso un parere esprimendo preoccupazione sul ripristino del controllo di frontiera.

8/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj