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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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GU L del 20.6.2024 IT

5. Gli Stati membri definiscono modalità pratiche nell’ambito dei rispettivi quadri di cooperazione bilaterale, anche allo scopo, di norma, di evitare il ricorso alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le sezioni delle frontiere interne in cui il controllo di frontiera è stato ripristinato o prorogato.

6. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali esistenti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE.

7. A decorrere dall'11 luglio 2025 e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati registrati a norma dell’allegato XII, parte A, punto 4.

(*) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una

procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(**) Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme

sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).»;

9) all’articolo 24, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale o prescritti per l’uso delle tecnologie di cui all’articolo 23, lettera a).»;

10) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne.

Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da:

a) attentati o minacce di tipo terroristico, e minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata;

b) emergenze di sanità pubblica su vasta scala;

c) una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di

paesi terzi tra Stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, come dimostrato dall’analisi delle informazioni e da tutti i dati disponibili, anche provenienti dalle agenzie dell’Unione competenti;

d) eventi internazionali di ampia portata o alto profilo;

2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato solamente come misura di extrema ratio. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.

Il controllo di frontiera può essere ripristinato o prorogato a norma degli articoli 25 bis e 28 solo se lo Stato membro interessato ha stabilito che la misura è necessaria e proporzionata alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e, in caso di proroga del controllo, tenendo conto anche della valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Il controllo di frontiera può essere ripristinato anche a norma dell’articolo 29 alla luce dei criteri di cui all’articolo 30.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 15/24