Progetto
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
GU L del 20.6.2024 IT
passeggeri o di utilizzare altro strumento di tracciamento dei contatti, tenendo conto in particolare dei sistemi dell’Unione sviluppati per agevolare la circolazione in condizioni di sicurezza, come i sistemi di certificazione digitale. All’occorrenza il regolamento di esecuzione potrebbe altresì istituire un meccanismo che permetta di adottare misure supplementari in caso di grave peggioramento della situazione epidemiologica in una o più aree geografiche.
(10) L’efficacia delle restrizioni di viaggio verso l’Unione si basa sull’applicazione di norme uniformi ai paesi terzi e ai
cittadini di paesi terzi. L’applicazione di norme uniformi mediante il regolamento di esecuzione dovrebbe garantire la tutela della salute pubblica e quindi preservare il funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Gli Stati membri potrebbero adottare restrizioni temporanee di carattere sanitario e altre restrizioni correlate più rigorose di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione, a condizione che tali restrizioni non abbiano un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Inoltre, gli Stati membri potrebbero adottare restrizioni di viaggio in assenza di un regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione dovrebbe tenere conto della situazione specifica dei paesi o territori d’oltremare di cui all’articolo 355, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ed elencati nel relativo allegato II.
(11) Il transito all’interno dell’Unione per i cittadini dell’Unione e i loro familiari, nonché per determinate categorie di
viaggiatori essenziali, non dovrebbe essere soggetto a restrizioni temporanee di viaggio di carattere sanitario verso la loro destinazione finale. Le restrizioni temporanee di carattere sanitario da applicare dovrebbero essere applicate all’arrivo alla destinazione finale.
(12) È inoltre necessario rafforzare le norme e le garanzie previste dal diritto dell’Unione al fine di consentire agli Stati
membri di agire prontamente per contrastare le situazioni di strumentalizzazione. Tale strumentalizzazione si dovrebbe intendere ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), prima frase, del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le situazioni in cui attori ostili non statali sono coinvolti nella criminalità organizzata, in particolare nel traffico di migranti, non dovrebbero essere considerate strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro. Inoltre, l’aiuto umanitario non dovrebbe essere considerato strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro.
(13) Per quanto riguarda Cipro, il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (9) prevede norme specifiche che si
applicano alla linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali non esercita un controllo effettivo. Sebbene tale linea non costituisca una frontiera esterna, una situazione in cui un paese terzo o un attore ostile non statale incoraggia o favorisce l’attraversamento di tale linea da parte di cittadini di paesi terzi è considerata strumentalizzazione.
(14) In una situazione di strumentalizzazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere data in particolare la
possibilità, se necessario, di limitare al minimo il traffico di frontiera chiudendo temporaneamente alcuni valichi, pur assicurando un accesso reale ed effettivo alle procedure di protezione internazionale. Eventuali decisioni in questo senso dovrebbero essere prese alla luce del riconoscimento, da parte del Consiglio europeo, di una situazione di strumentalizzazione dei migranti cui si trovino confrontati l’Unione o uno o più Stati membri. È altresì opportuno che limitazioni di questo tipo tengano pienamente conto dei diritti dei cittadini dell’Unione, dei cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione in virtù di un accordo internazionale e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione o titolari di visto di lunga durata, come dei loro familiari. Tali limitazioni dovrebbero applicarsi in modo da garantire il rispetto di tali obblighi relativi all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.
(15) L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assiste gli Stati membri nell’attuazione degli aspetti operativi
della gestione delle frontiere esterne, con scambi di informazioni, fornitura di attrezzature, sviluppo di capacità e formazione per le guardie di frontiera nazionali, informazioni mirate e analisi dei rischi e l’impiego del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, nonché l’assistenza nelle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate ed effettuate conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il nuovo mandato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera offre notevoli opportunità per gli Stati membri di essere assistiti nelle funzioni di controllo di frontiera incluso, tra l’altro, per quanto riguarda gli accertamenti e nelle operazioni di rimpatrio.
(8) Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di
forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).
(9) Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10
dell’atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).
(10) Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza
delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 3/24