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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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IT GU L del 20.6.2024
apporta sostegno attivo con i finanziamenti delle agenzie dell’Unione competenti e la gestione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen istituito dal regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio (5). Occorre rafforzare le norme applicabili alle frontiere esterne per rispondere meglio alle nuove sfide emerse di recente alle frontiere esterne.
(6) La gestione europea integrata delle frontiere è basata sul modello di controllo dell’accesso a quattro livelli di cui al
regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il controllo di frontiera, comprese le misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, costituisce un elemento fondamentale della gestione europea integrata delle frontiere. Al fine di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, gli Stati membri, insieme all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, dovrebbero attuare la gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello di controllo dell’accesso a quattro livelli.
(7) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le minacce per la salute pubblica possono esigere norme uniformi in
materia di restrizioni di viaggio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si recano nell’Unione. Far fronte a queste minacce con misure incoerenti e divergenti alle frontiere esterne ha un’incidenza negativa sul funzionamento dell’intero spazio Schengen, toglie prevedibilità a chi viaggia dai paesi terzi e riduce i contatti interpersonali con i cittadini di quei paesi. Per preparare lo spazio Schengen a sfide future di portata paragonabile alla pandemia di COVID-19, è opportuno istituire un nuovo meccanismo che consenta l’adozione e la revoca, in modo tempestivo, di misure coordinate a livello dell’Unione. Il nuovo meccanismo alle frontiere esterne dovrebbe applicarsi in caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che comporti una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, riconosciuta dalla Commissione a livello di Unione, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.
(8) In caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, il meccanismo dovrebbe prevedere l’adozione di un
regolamento di esecuzione che stabilisca restrizioni temporanee di viaggio, in particolare restrizioni all’entrata e restrizioni minime temporanee di carattere sanitario, e le condizioni per la loro revoca. Considerata la natura politicamente sensibile di tali restrizioni che incidono sul diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per l’adozione di un regolamento di esecuzione («regolamento di esecuzione»), su proposta della Commissione.
(9) È importante che, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale, sia sempre permesso di
entrare nel territorio dell’Unione ai cittadini dell’Unione e ai cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, come ai relativi familiari. Anche a chi soggiorna nell’Unione dovrebbe essere sempre permesso di fare ritorno nell’Unione, in particolare nello Stato membro in cui soggiorna legalmente. Il regolamento di esecuzione dovrebbe stabilire restrizioni minime temporanee di carattere sanitario alle quali tali persone potrebbero essere soggette. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi residenti legalmente in Irlanda, gli Stati membri dovrebbero, su base reciproca, consentire a tali residenti di ritornare in Irlanda transitando nel territorio degli Stati membri. L’Irlanda è invitata ad allineare la sua politica nazionale alle restrizioni di viaggio verso l’Unione europea. Il regolamento di esecuzione dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari a garantire restrizioni di viaggio effettive, mirate, non discriminatorie e proporzionate all’evoluzione della situazione epidemiologica. Dovrebbe individuare, ove richiesto dalla natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali elencate nell’allegato XI, parte B, da esentare dalle restrizioni all’entrata e stabilire le condizioni alle quali dovrebbe essere possibile, in via eccezionale, imporre restrizioni di viaggio a tali viaggiatori. Inoltre, o in alternativa, il regolamento di esecuzione dovrebbe determinare le aree geografiche o i paesi terzi dai quali dovrebbe essere possibile sottoporre i viaggi a misure specifiche e stabilire una procedura per il riesame periodico della situazione e delle restrizioni di viaggio, in base a una metodologia oggettiva e a criteri oggettivi applicabili a tale procedura, inclusa, in particolare, la situazione epidemiologica. Il regolamento di esecuzione potrebbe specificare a quali condizioni sarebbe possibile viaggiare, ad esempio test, quarantena, autoisolamento o qualsiasi altra misura opportuna come l’obbligo di compilare un modulo di localizzazione dei
(5) Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di
valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera
e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).
2/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj