Progetto

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

IT GU L del 20.6.2024

I cittadini di paesi terzi soggetti a procedura di trasferimento dovrebbero ricevere una decisione motivata per iscritto. Sebbene la decisione debba essere immediatamente esecutiva, al cittadino di paese terzo dovrebbero essere concessi mezzi di ricorso effettivi avverso la decisione di trasferimento o per chiederne la revisione. Il ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo.

(29) La procedura di trasferimento di cui al presente regolamento è facoltativa e non pregiudica la possibilità

a disposizione degli Stati membri di rimpatriare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in virtù di accordi o intese bilaterali di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) («direttiva rimpatri»), nei casi in cui detti cittadini siano intercettati fuori dalle zone di frontiera.

(30) Allorché si avvalgono della procedura di trasferimento prevista dal presente regolamento, gli Stati membri

dovrebbero stabilire modalità pratiche nell’ambito dei rispettivi quadri di cooperazione bilaterale, anche allo scopo, come di consueto, di evitare il ricorso a tale procedura di trasferimento, in particolare per quanto riguarda le sezioni delle frontiere interne in cui il controllo è stato temporaneamente ripristinato o prorogato.

(31) Se un cittadino di un paese terzo che è stato oggetto di una decisione di trasferimento è condotto alla frontiera da un

vettore, l’autorità competente dovrebbe essere in grado, a norma del diritto nazionale, di concludere accordi con il vettore affinché il cittadino del paese terzo sia trasferito senza ritardo nello Stato membro ricevente.

(32) Nel contesto delle visite senza preavviso di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922, è

importante che la Commissione presti particolare attenzione all’attuazione della procedura di trasferimento.

(33) In uno spazio in cui le persone sono in grado di circolare liberamente, senza frontiere interne, che costituisce una

delle principali conquiste dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe restare un’eccezione ed essere previsto soltanto come misura di extrema ratio. Le eccezioni e le deroghe al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in modo restrittivo. Onde evitare di compromettere il principio stesso dell’assenza di controlli alle frontiere interne sancito dall’articolo 3, paragrafo 2, TUE, e ribadito dall’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne a motivo della stessa minaccia dovrebbe avere una durata chiaramente definita a norma del presente regolamento.

(34) In casi eccezionali è possibile in extremis che, per far fronte alle minacce che incombono sullo spazio Schengen, gli

Stati membri debbano prendere misure alle frontiere interne. Poiché il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione delle persone, è opportuno che l’eventuale decisione in tal senso sia adottata in conformità di criteri stabiliti di comune accordo e debitamente notificata alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio o sia raccomandata da un’istituzione dell’Unione. Gli Stati membri restano competenti per determinare se occorra ripristinare temporaneamente o prorogare il controllo di frontiera. In base alle norme vigenti è previsto il ripristino del controllo alle frontiere interne per una durata limitata quando in un solo Stato membro si manifesta una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. In particolare, possono costituire una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna il terrorismo e la criminalità organizzata, le emergenze di sanità pubblica su vasta scala o gli eventi internazionali di ampia portata o alto profilo, come manifestazioni sportive, commerciali o politiche.

(35) Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna potrebbe inoltre derivare da spostamenti improvvisi

non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri, se la situazione che ne risulta mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e può mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio privo di controllo alle frontiere interne, e se gli altri mezzi previsti dal presente regolamento non sono sufficienti per contrastare tali afflussi e spostamenti. Dato il contesto gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento su segnalazioni obiettive e quantificate degli spostamenti non autorizzati, se disponibili, specie se prodotte periodicamente dalle pertinenti agenzie dell’Unione in linea con i rispettivi mandati.

(36) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un meccanismo dell’Unione per le situazioni in cui,

all’interno dello spazio Schengen, un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala incombe contemporaneamente su diversi Stati membri, mettendo a rischio il buon funzionamento dello spazio Schengen. Il nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen dovrebbe essere foriero di soluzioni coordinate a tutela degli interessi di quanti hanno il diritto di beneficiare dello spazio senza controllo alle frontiere interne, che massimizzi l’efficacia delle misure adottate minimizzandone gli effetti collaterali negativi.

(17) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

6/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj