Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/13: Nuova ordinanza sui dispositivi di sicurezza sull’imballaggio dei medicamenti a uso umano · 31 pagine
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5.1 Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
5.1.1 Articolo 1 Capoverso 1
GE è dell’avviso che l’identificativo univoco debba essere apposto non solo sull’imballaggio esterno, ma anche sull’imballaggio primario, poiché i medicamenti vengono utilizzati negli ospedali o nelle case per anziani e di cura (ad es. su una fiala o un flaconcino). Propone di specificarlo nell’articolo 1 capoverso 1.
Capoverso 2
TI segnala che, a causa delle carenze di medicamenti, spesso vengono importati farmaci dall’estero, in particolare da Paesi dell’UE. L’interoperabilità è importante. Propone quindi di sancire espressamente tale aspetto nell’ordinanza.
Capoverso 3
ASSGP, Intergenerika, SDV e SVKH rilevano che sarebbe sproporzionato assoggettare ai requisiti dell’ordinanza centri di consegna come le drogherie o gli specialisti della medicina complementare, poi- ché solo raramente dispensano medicamenti che rientrano nel suo campo d’applicazione. Pertanto, dovrebbero esserne esclusi, analogamente alle persone del sistema sanitario militare.
SHV chiede che le levatrici siano esentate dal disciplinamento. La federazione delle levatrici ritiene che l’utilità per tale gruppo professionale sia ridotta, poiché ottengono i medicamenti già controllati dalle farmacie e, senza la prescrizione di un medico, possono impiegare un esiguo numero di medicamenti soggetti a prescrizione.
APA è dell’avviso che dovrebbero essere esclusi anche gli studi medici con autorizzazione alla dispen- sazione diretta nonché i medici d’urgenza, che effettuano visite a domicilio o praticano in case di cura.
5.2 Sezione 2: Apposizione di identificativi univoci e dispositivi di sicurezza
5.2.1 Articolo 2
AG, BL e BS propongono che l’apposizione di identificativi univoci sia facoltativa. AG precisa che a tal fine la formulazione del capoverso 1 dovrebbe essere adeguata e il capoverso 2 soppresso.
Capoverso 1
ÄTG, BÄV, BEKAG, FMH, pharmasuisse e UNION propongono sostanzialmente di inserire diretta- mente nelle disposizioni dell’ordinanza le eccezioni previste nell’allegato.
Capoverso 1 lettera a
ASSGP e Intergenerika propongono una nuova struttura e suggeriscono di inserire alla lettera a «ad eccezione dei medicamenti di cui al capoverso 2 nonché all’allegato 1».
Octapharma AG chiede che uno dei suoi prodotti sia inserito nell’elenco delle eccezioni dell’allegato 1 motivando la richiesta con il fatto che il prodotto è considerato equivalente al plasma congelato (FFP; emocomponente labile).
Capoverso 1 lettera b Secondo ÄTG, BÄV, BEKAG, FMH, pharmalog.ch, pharmasuisse, UNION e vips, il capoverso 1
lettera b nonché l’allegato 2 privo di voci dovrebbero essere soppressi. pharmalog.ch e vips aggiun-
15/31 Nuova ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza apposti sugli imballaggi di medicamenti per uso umano