Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/13: Nuova ordinanza sui dispositivi di sicurezza sull’imballaggio dei medicamenti a uso umano · 31 pagine
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5.9 Sezione 10: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
5.9.1 Articolo 22 Disposizioni transitorie Capoversi 1–3 FMH, ÄTG, BÄV, BEKAG, FMH, GSASA, HVS, KSA, pharmalog.ch, UNION e vips ritengono che i
periodi transitori siano troppo brevi e chiedono un’estensione a tre anni, analogamente all’UE. Inter- pharma propone due anni.
Anche molti Cantoni (SG, BL, SH, AI, BS, GR, JU, AG, NE, FR, ZH, VD, TG) considerano un anno
insufficiente. JU e NE ritengono più realistici cinque anni.
ASSGP, Intergenerika, pharmaSuisse e SVKH chiedono anch’essi cinque anni. Periodi troppo brevi potrebbero portare alla distruzione di imballaggi già stampati e causare difficoltà di approvvigionamento. Inoltre, la creazione della banca dati è complessa a livello tecnico e i nuovi layout degli imballaggi de- vono essere verificati da Swissmedic, per cui non vi sarebbe particolare urgenza.
Pierre Fabre Pharma AG chiede conferma che faccia fede la data di fabbricazione del prodotto e non la data della confezione secondaria o del rilascio del prodotto serializzato.
5.10 Allegati
5.10.1 Allegato 1
ASSGP e Intergenerika osservano che, secondo la sistematica da loro proposta, l’allegato 1 non do- vrebbe contenere voci, poiché le eccezioni generali sarebbero già disciplinate nell’articolo 2 capoverso 2 e il Consiglio federale finora non ha previsto ulteriori eccezioni. L’allegato 1 dovrebbe contenere solo eventuali ulteriori eccezioni stabilite dal Consiglio federale oltre a quelle generali.
SHV propone numerose eccezioni, che tuttavia dovrebbero essere indicate nell’articolo 2.
ÄTG, BÄV, BEKAG, FMH, pharmaSuisse, SVKH, UNION e vips chiedono che i medicamenti fitotera- pici e della medicina complementare siano in generale esentati dall’obbligo di apporre identificativi uni- voci e dispositivi di sicurezza, poiché sono prodotti in piccoli lotti a basso costo, presentano un esiguo rischio di contraffazione e sono soggetti a regole di omologazione diverse tra UE e Svizzera. Anche la SMVO propone di esentare i medicamenti della medicina complementare (art. 4 cpv. 1 lett. ater, aquater, aquinquiesLATer).
GSASA, HVS, KSA e SMVO chiedono che la classe di prodotti B02BC, che comprende sia dispositivi medici emostatici locali sia medicamenti, e la classe D08A, che comprende prodotti antisettici e disin- fettanti nonché medicamenti, siano inserite nell’allegato 1 per standardizzare i processi.
Aggiungono che le classi di medicamenti B05AA06, B05AA07, B05D e B05Z dovrebbero – analoga- mente a B05BB – essere esentate e inserite nell’allegato 1. Si tratta in tutti questi casi di soluzioni parenterali di grande volume senza principio attivo aggiunto. Per completezza, GSASA, HVS e KSA propongono di includere anche i radiofarmaci con codice ATC che inizia con V09 o V10. Inoltre SMVO propone di esentare anche prodotti disinfettanti o magistrali e medicamenti con i seguenti codici ATC: D09 – Medicazioni, V06 – Agenti nutrizionali, V09 – Radiofarmaci diagnostici, V10 – Radiofarmaci tera- peutici.
5.10.2 Allegato 2
pharmaSuisse chiede di stralciare integralmente l’allegato 2.
ASSGP e Intergenerika ritengono che i medicamenti da loro già proposti come eccezioni nell’articolo 2 capoverso 2 lettere a–g debbano essere in linea di principio esentati. Secondo questa logica, l’allegato 2 servirebbe a elencare i medicamenti secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a–g che il Consiglio federale intende comunque assoggettare all’obbligo per prevenire rischi. Attualmente tale elenco non
25/31 Nuova ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza apposti sugli imballaggi di medicamenti per uso umano