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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
3A tale proposito può prevedere che la piattaforma centrale dei dati di cui agli articoli 17g–17j LAEl6 venga utilizzata anche ai fini dell’approvvigionamento di gas. In merito si applicano le seguenti condizioni:
a. i gestori delle reti del gas versano al gestore della piattaforma dei dati, per ciascun punto di misurazione, un corrispettivo stabilito in base al principio di causalità che copra proporzionalmente i costi della piattaforma stessa;
b. nel caso in cui la piattaforma dei dati sia gestita da una società di diritto privato, il responsabile dell’area di mercato è tenuto a partecipare alla medesima in ragione del dieci per cento.
4Il trattamento di dati di misurazione e di base che costituiscono dati personali è soggetto alla legge del 25 settembre 20207 sulla protezione dei dati, anche nel caso in cui sia effettuato da imprese del settore del gas costituite secondo il diritto cantonale.
Sezione 4: Bilanciamento
Art. 26 Gruppi di bilancio e gestione del bilanciamento
1Gli utenti della rete appartengono a un gruppo di bilancio presieduto da un responsabile del gruppo di bilancio.
2Al responsabile dell’area di mercato spetta la gestione del bilanciamento.
3I responsabili dei gruppi di bilancio comunicano al responsabile dell’area di mercato, per ciascun periodo di bilanciamento, le quantità da immettere e da prelevare previste dal loro gruppo di bilancio.
4Se le quantità di gas comunicate non coincidono con quelle da attribuire al gruppo di bilancio al termine del periodo di bilanciamento, il gruppo di bilancio versa al responsabile dell’area di mercato un corrispettivo di sbilancio.
5Il Consiglio federale disciplina:
a. i principi per l’acquisto e l’impiego dell’energia di regolazione;
b. i requisiti per la costituzione dei gruppi di bilancio;
c. i principi secondo cui il responsabile dell’area di mercato stabilisce l’ammontare del corrispettivo di sbilancio.
Art. 27 Periodo di bilanciamento e limitazioni infragiornaliere
1Il periodo di bilanciamento è di 24 ore.
2Se necessario ai fini dell’esercizio stabile della rete, il responsabile dell’area di mercato può prevedere durante il periodo di bilanciamento anche periodi più brevi (limitazioni infragiornaliere).