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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

4Se indispensabile ai fini della gestione del bilanciamento, la EnCom può autorizzare il responsabile dell’area di mercato ad accedere, nell’ambito della gestione del bilanciamento, ad alcuni o a tutti i serbatoi sferici e cilindrici allacciati alla rete di trasporto e che riforniscono di gas clienti finali (cpv. 1 lett. a). Il capoverso 3 lettere a e c si applica per analogia.

Capitolo 4: Responsabile dell’area di mercato

Art. 30 Costituzione

1Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i proprietari della rete di trasporto costituiscono il responsabile dell’area di mercato sotto forma di società anonima di diritto privato con sede in Svizzera. La partecipazione al capitale dipende dal valore dei rispettivi impianti di rete.

2Gli statuti e le loro modifiche necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. Questo verifica se gli statuti o le relative modifiche soddisfano i requisiti di legge.

3Le imprese partecipanti alla costituzione del responsabile dell’area di mercato ricevono successivamente il rimborso delle spese legate alla costituzione mediante il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto.

4Se il responsabile dell’area di mercato non è costituito secondo il capoverso 1, il Consiglio federale trasferisce i compiti a un servizio esistente o a uno da esso costituito. I proprietari della rete di trasporto finanziano anticipatamente i relativi costi in funzione della loro cifra d’affari annua.

Art. 31 Organizzazione

1Il responsabile dell’area di mercato è indipendente dalle singole imprese del settore del gas, in particolare sotto il profilo del personale, tecnico e finanziario. I membri del consiglio d’amministrazione e della direzione e il restante personale non possono lavorare per imprese del settore del gas.

2I Cantoni, i Comuni e le imprese del settore del gas in mani svizzere hanno un diritto di prelazione sulle azioni del responsabile dell’area di mercato.

3Il Consiglio federale può prevedere ulteriori condizioni inerenti all’organizzazione del responsabile dell’area di mercato e alla sua indipendenza, in particolare la condizione per cui:

a. ai Cantoni venga riconosciuto il diritto di delegare propri rappresentanti nel consiglio d’amministrazione;

b. si adottino provvedimenti statutari o di altra natura per evitare che un azionista possa esercitare un’influenza determinante sul responsabile dell’area di mercato.

Art. 32 Finanziamento

1Il responsabile dell’area di mercato non persegue scopi di lucro.