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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
sione bidirezionale dei dati e rileva l’effettivo flusso di energia e il suo andamento nel tempo.
2Il Consiglio federale può precisare i termini di cui al capoverso 1 e altri concetti utilizzati nella presente legge e adeguarli al mutare delle condizioni tecniche.
Capitolo 2: Approvvigionamento di gas
Sezione 1: Compiti e obblighi generali del settore del gas
Art. 4 Compiti dei gestori di rete
I gestori di rete coordinano le loro attività. In particolare, sono responsabili di:
a. garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente delle loro reti del gas;
b. elaborare piani di sviluppo delle reti;
c. garantire agli utenti della rete l’accesso alla rete.
Art. 5 Piani di sviluppo delle reti
1Nei piani di sviluppo delle reti, i gestori di rete valutano le diverse possibilità di decarbonizzazione dell’approvvigionamento energetico, in particolare la conversione delle reti ai fini del trasporto di idrogeno o l’eventuale disattivazione delle reti. Essi tengono conto della pianificazione energetica dei Cantoni e dei Comuni.
2Presentano i piani di sviluppo delle reti alla Commissione federale dell’energia (En-Com) di cui all’articolo 21 della legge del 23. marzo 20074 approvvigionamento elettrico (LAEl). La EnCom esamina se i costi del previsto sviluppo delle reti sono computabili come costi di rete.
3Il Consiglio federale emana prescrizioni in merito ai tempi di pianificazione, alla periodicità, ai contenuti della pianificazione e al coordinamento con altri gestori di rete, enti pubblici e ulteriori soggetti interessati.
Art. 6 Disgiunzione delle attività
1Le imprese del settore del gas non possono effettuare sovvenzioni trasversali tra l’esercizio della rete e dei sistemi di misurazione di clienti finali nella loro rete (settori di attività regolati) da un lato e i loro restanti settori di attività dall’altro.
2Devono trattare in maniera confidenziale, fatti salvi gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, le informazioni sensibili di natura economica che ottengono dai settori di attività regolati e non possono utilizzarle per altri settori di attività.
3I gestori e i proprietari delle reti allestiscono per ogni rete un conto annuale e una contabilità analitica. I settori di attività regolati sono presentati separatamente gli uni dagli altri e dai restanti settori di attività (disgiunzione contabile).