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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 41

1È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. effettua finanziamenti trasversali (art. 6 cpv. 1);

b. utilizza per altri settori di attività informazioni sensibili di natura economica ottenute dai settori di attività regolati (art. 6 cpv. 2);

c. non esegue o esegue in modo errato la disgiunzione contabile (art. 6 cpv. 3);

d. non raggiunge le quantità minime di stoccaggio (art. 10 cpv. 2 e 4) o raggiunge quantità inferiori senza il consenso della EnCom (art. 12 cpv. 2 e 3);

e. utilizza impianti di stoccaggio impiegati secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera b per sostenere forniture di gas ai consumatori finali;

f. viola l’obbligo di informazione (art. 37);

g. viola una prescrizione d’esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo;

h. viola una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

2In caso di infrazione per negligenza è inflitta una multa fino a 20 000 franchi.

3L’UFE persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo (DPA).

4Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 42 Disposizioni d’esecuzione

1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2Le organizzazioni interessate pubblicano congiuntamente le direttive tecniche e amministrative necessarie per l’esecuzione.

3Dopo aver consultato tali organizzazioni, il Consiglio federale può delegare all’UFE l’emanazione di norme tecniche e amministrative se:

b. entro un termine ragionevole non è stata pubblicata alcuna direttiva, oppure

c. le direttive pubblicate non sono adeguate.

9 RS 313.0