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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
2Finanzia i propri costi tramite il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto e gli introiti derivanti dalla gestione del bilanciamento.
3Versa ogni mese ai gestori della rete di trasporto, in proporzione ai loro costi di rete computabili, gli introiti in eccesso derivanti dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete.
Art. 33 Compiti del responsabile dell’area di mercato
1Il responsabile dell’area di mercato provvede affinché le capacità della rete di trasporto vengano gestite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e la stabilità del sistema della rete di trasporto sia sempre garantita. Esso ha in particolare i seguenti compiti:
a. gestire le capacità della rete di trasporto, inclusi:
1. l’utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione,
2. lo svolgimento di aste ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2, nonché
3. la gestione delle congestioni;
b. definire le tariffe per l’utilizzazione della rete di trasporto;
c. riscuotere il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto;
d. effettuare la gestione del bilanciamento;
e. gestire una piattaforma commerciale che consenta ai gruppi di bilancio di scambiare quantità di gas tra loro e con aree di mercato estere;
f. collaborare con i gestori delle reti di trasporto esteri e rappresentare gli interessi della Svizzera nei rispettivi organi;
g. riferire annualmente alla EnCom in merito all’adempimento dei propri compiti.
2Il responsabile dell’area di mercato si limita a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d’esecuzione.
3Nello svolgimento dei propri compiti tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute.
4Il Consiglio federale può prevedere che nelle reti del gas isolate i compiti del responsabile dell’area di mercato siano delegati a un altro attore. A quest’ultimo può imporre vincoli in materia di disgiunzione delle attività.
5Il Consiglio federale disciplina:
a. le modalità di gestione e utilizzazione dei punti di interconnessione con la rete di distribuzione;
b. gli strumenti di gestione delle congestioni, in particolare misure che possono includere anche il ritiro di capacità sistematicamente inutilizzate o solo parzialmente utilizzate.