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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 43 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 44 Disposizioni transitorie sulla valutazione di impianti di rete esistenti

1Gli impianti di rete realizzati prima dell’entrata in vigore del presente articolo sono valutati sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione.

2Se non è possibile esibire la documentazione necessaria per una valutazione ai sensi del capoverso 1, i valori degli impianti sono calcolati mediante valori comparativi (valutazione sintetica). Il Consiglio federale stabilisce i criteri della valutazione sintetica. Può prevedere che la EnCom possa ridurre mediante deduzioni percentuali forfettarie i valori degli impianti calcolati con valutazione sintetica.

3Gli impianti di rete che fino al 14 febbraio 2020 non erano mai stati messi a bilancio negli attivi del conto annuale del gestore di rete oppure che a tale data erano già stati completamente ammortizzati non sono considerati nella valutazione, a meno che il gestore di rete dimostri che i costi di acquisto e i costi di costruzione del corrispondente impianto non siano già stati finanziati attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Se è in grado di dimostrarlo, la valutazione è retta dai capoversi 1 e 2.

4Se la valutazione di cui al presente articolo comporta, dopo l’entrata in vigore della legge, un aumento dei valori degli impianti determinanti per la tariffazione, il gestore di rete giustifica tale aumento alla EnCom.

Art. 45 Disposizione transitoria sulla gestione dei contratti di trasporto

internazionali esistenti

Se l’utilizzazione di un punto di interconnessione transfrontaliera è oggetto di un contratto di trasporto internazionale e tale contratto è stato stipulato prima del 30 ottobre 2019 o continua ad avere effetto in virtù di un’opzione di proroga convenuta prima di tale data, a tale punto di interconnessione transfrontaliera non devono essere assegnati prodotti di capacità per la durata del contratto e in misura pari alla capacità prenotata.

Art. 46 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.