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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 2: Corrispettivo per l’utilizzazione della rete, tariffe per l’utilizzazione della rete e costi di rete computabili

Art. 18 Corrispettivo per l’utilizzazione della rete

1Gli utenti della rete versano un corrispettivo per l’utilizzazione di ciascun punto di immissione e di prelievo.

2I gestori delle reti di distribuzione versano un corrispettivo per l’utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e quella di distribuzione.

3Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete è riscosso:

a. per la rete di trasporto, inclusi i punti di interconnessione con la rete di distribuzione: dal responsabile dell’area di mercato;

b. per la rete di distribuzione: dai gestori delle reti di distribuzione.

4L’importo del corrispettivo per l’utilizzazione della rete è calcolato sulla base delle tariffe per l’utilizzazione della rete.

Art. 19 Tariffe per l’utilizzazione della rete

1I gestori delle reti di distribuzione stabiliscono le tariffe per l’utilizzazione delle loro reti.

2Il responsabile dell’area di mercato stabilisce le tariffe per l’utilizzazione della rete di trasporto, segnatamente:

a. i prezzi minimi per la vendita all’asta dei prodotti di capacità necessari all’utilizzazione dei punti di interconnessione transfrontaliera;

b. le tariffe per l’utilizzazione degli altri punti di immissione e di prelievo della rete di trasporto;

c. le tariffe per l’utilizzazione dei punti di interconnessione con la rete di distribuzione.

3Le tariffe devono rispecchiare i costi causati dagli utenti della rete. Devono essere definite in maniera tale che gli introiti derivanti dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete, inclusi gli introiti delle aste dei prodotti di capacità, non superino i costi di rete computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

4Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni per la definizione delle tariffe. Inoltre stabilisce come trattare le differenze di copertura risultanti da periodi tariffari precedenti, segnatamente se e in che misura esse debbano essere rimunerate ed entro quale periodo di tempo debbano essere compensate.

Art. 20 Costi di rete computabili

1Sono considerati costi di rete computabili:

a. i costi d’esercizio e i costi del capitale di una rete del gas sicura, performante ed efficiente;

b. i costi di misurazione, se la misurazione è effettuata dal gestore di rete;