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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 37 Obbligo di informazione

Le imprese del settore del gas e il responsabile dell’area di mercato sono tenuti a trasmettere all’UFE e alla EnCom le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e a mettere a loro disposizione la documentazione necessaria all’adempimento del loro mandato.

Art. 38 Assistenza amministrativa

1L’UFE, l’UFAE e la EnCom si forniscono supporto reciproco per l’adempimento dei propri compiti e si trasmettono a vicenda le informazioni necessarie a tale scopo.

2Le altre autorità federali, i Cantoni e i Comuni trasmettono all’UFE e alla EnCom le informazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e mettono a loro disposizione i relativi documenti.

Art. 39 Emolumenti e tassa di vigilanza

1La EnCom riscuote emolumenti per controlli e procedure amministrative, servizi e altri compiti di cui all’articolo 34 che essa svolge, fornisce e adempie.

2Riscuote dal responsabile dell’area di mercato una tassa di vigilanza annua per finanziare le spese non coperte dagli emolumenti. La tassa è calcolata in base al corrispettivo per l’utilizzazione della rete fatturato dai gestori di rete.

3Il responsabile dell’area di mercato può riversare la tassa di vigilanza sotto forma di supplemento:

a. sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto ai punti di interconnessione transfrontaliera;

b. sul corrispettivo per l’utilizzazione dei punti di interconnessione con la rete di distribuzione.

Art. 40 Verifica dell’affidabilità

1Ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza, le persone alle quali i gestori di rete o il responsabile dell'area di mercato affidano funzioni critiche o estremamente critiche sono sottoposte a una verifica periodica dell’affidabilità.

2Il Consiglio federale designa i gruppi di persone soggetti alla verifica. Al riguardo, si limita allo stretto necessario.

3Il servizio specializzato secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 20208 sulla sicurezza delle informazioni esegue la verifica dell’affidabilità. La procedura è retta per analogia dal capitolo 3 di tale legge.

4I gestori della rete di trasporto e il responsabile dell’area di mercato devono chiedere lo svolgimento della verifica. Il servizio specializzato comunica loro l’esito della verifica con una breve motivazione.

8 RS 128