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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

3Il Consiglio federale definisce i criteri per la determinazione dell’irrilevanza di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Misurazione e processi informativi

Art. 23 Competenze e requisiti per i dispositivi di misurazione

1I gestori di rete provvedono affinché un dispositivo di misurazione sia installato presso ogni punto di immissione e di prelievo della loro rete.

2I consumatori finali che acquistano gas da un fornitore terzo devono incaricare un fornitore di servizi di loro scelta di effettuare le misurazioni. Il fornitore di servizi incaricato è responsabile, se necessario, dell’installazione di un sistema di misurazione comunicante.

3Il Consiglio federale disciplina i requisiti inerenti alle caratteristiche, alle dotazioni e alle funzioni dei dispositivi di misurazione, in particolare riguardo:

a. ai dati di misurazione da rilevare, come i dati dei profili di carico;

b. alla comunicazione tra i dispositivi di misurazione e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete e alla frequenza di consultazione dei dati di misurazione;

c. all’accesso da parte dei consumatori finali, dei gestori di impianti di produzione e dei gestori di impianti di stoccaggio ai propri dati di misurazione;

d. alla durata di conservazione dei dati di misurazione;

e. alla sicurezza dei dati.

4Può prevedere che, entro un termine prestabilito, debbano essere installati sistemi di misurazione intelligenti nei centri di consumo più grandi e presso gli impianti di produzione e stoccaggio.

Art. 24 Tariffe di misurazione

Il Consiglio federale può stabilire tariffe massime per le misurazioni se queste sono effettuate dal gestore di rete.

Art. 25 Comunicazione di dati e scambio di informazioni

1Il responsabile dell’area di mercato, i gestori di rete, i gruppi di bilancio, i fornitori e le altre imprese del settore del gas possono trattare i dati di misurazione e di base, devono comunicarseli a vicenda e scambiarsi ulteriori informazioni necessarie ai fini di un approvvigionamento regolare di gas.

2Il Consiglio federale disciplina il processo di comunicazione dei dati e dello scambio di informazioni, in particolare le tempistiche, la modalità del trattamento e della trasmissione, il formato e il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni necessari.