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Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 21 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 5: Commissione federale dell’energia
Art. 34 Compiti
1La EnCom vigila sul rispetto della presente legge.
2Emana le decisioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione.
3Svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d’ufficio:
a. decide in merito all’accesso alla rete e alle condizioni per l’utilizzazione della rete;
b. verifica le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete, fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici; può disporre la riduzione delle tariffe oppure vietarne l’aumento;
c. verifica la computabilità dei costi di rete;
d. verifica i costi sostenuti dal responsabile dell’area di mercato, l’impiego dei suoi introiti e il rispetto dei requisiti relativi alla sua indipendenza;
e. sorveglia l’attuazione delle prescrizioni atte a garantire l’approvvigionamento;
f. verifica l’adempimento dei compiti nel settore delle misurazioni, della comunicazione dei dati e dello scambio di informazioni;
g. coordina la sua attività con le autorità di regolazione estere e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali;
h. informa il pubblico sulle proprie attività e presenta un rapporto d’attività annuale al Consiglio federale.
4In caso di prevedibile minaccia alla sicurezza dell’approvvigionamento, la EnCom sottopone al Consiglio federale proposte per l’adozione di misure atte a rafforzarla.
Art. 35 Tutela giurisdizionale
1Le decisioni della EnCom possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2La EnCom è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.
Capitolo 6: Disposizioni varie
Art. 36 Obblighi di pubblicazione
1Il responsabile dell’area di mercato e i gestori di rete pubblicano i propri conti annuali e le informazioni necessarie per l’utilizzazione della rete e l’approvvigionamento di gas, in particolare le tariffe per l’utilizzazione della rete.
2Il Consiglio federale stabilisce le informazioni necessarie ai fini dell’utilizzazione della rete e dell’approvvigionamento di gas.