Rapporto esplicativo - ORCN

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

È importante sapere in quale luogo, in quale momento e in che misura era presente la radioattività. Questo è il contenuto dell’assicurazione delle prove ai sensi della LRCN.

L’assicurazione delle prove ha inoltre i seguenti scopi:

o il DATEC acquisisce al più presto un quadro della situazione radiologica attraverso le necessarie

inf ormazioni sulla f uoriuscita e la propagazione della radioattività;

o è in grado di rilevare rapidamente le dosi previste alle quali la popolazione o parti della popola-

zione sono state o saranno esposte;

o ottiene una panoramica del numero delle persone presumibilmente danneggiate e dell’entità pre-

sunta dei danni;

o in tal modo è in grado di valutare il danno presumibile e quindi stabilire se un evento può trasf or-

marsi in un grande sinistro (ciò porta a sua volta alla preparazione di eventuali misure cautelari da parte del Consiglio federale nonché a una regolamentazione degli indennizzi in merito alla quale delibera l’Assemblea f ederale)36;

o per le parti lese, come già menzionato, viene facilitata la prova dell’esistenza di un nesso causale

tra l’evento e il danno rivendicato37. In questo senso, l’assicurazione delle prove serve anche per un’ef f iciente liquidazione del sinistro.

2.4 Presupposto per ordinare l’assicurazione delle prove

Un’indagine è ordinata dopo che si è verif icato un sinistro nucleare di una certa gravità. Secondo il messaggio LRCN vi è un sinistro di una certa gravità se è interessato un certo numero di persone o se è f uoriuscita una certa quantità di radioattività pericolosa per le persone o l’ambiente38. Indizio di una tale f uoriuscita di radioattività pericolosa per le persone o l’ambiente è l’allarme39 disposto dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL).

2.5 Diffida pubblica del DATEC

Al f ine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, il DATEC emanerà una diffida pubblica ai f ini dell’assicurazione delle prove, come già previsto dal precedente diritto concernente la responsabilità civile in materia nucleare. In questo modo invita tutte le persone che potrebbero aver subito un danno nucleare a notif icarlo a un determinato servizio entro un termine stabilito dal DATEC. Come già detto, non si può pretendere che una singola persona decida autonomamente se essa o i suoi beni potrebbero essere stati esposti a radiazioni radioattive e quindi rientrare f ra le potenziali vittime. Per poter def inire la cerchia di persone potenzialmente interessate, nella diff ida devono essere elencate le regioni in cui sono state calcolate o misurate dosi di radiazioni elevate. Il DATEC ripeterà tale dif f ida pubblica qualora in nuove regioni dovessero essere rilevate radiazioni radioattive.

La CENAL è l’organo tecnico della Confederazione per gli eventi straordinari; in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività, ha tra l’altro il compito di raccogliere e analizzare dati e inf ormazioni necessari per allestire un quadro della situazione radiologica40. In questo compito è coadiuvata anche da MeteoSvizzera, che mette a disposizione i dati meteorologici e climatologici necessari alla valutazione del pericolo e fornisce previsioni e calcoli di propagazione specif ici sullo sviluppo delle condizioni meteorologiche a breve e medio termine41. Sulla base di questi dati, nella dif f ida pubblica sono elencate le regioni colpite dalla radioattività.

La dif fida pubblica deve indicare che l’inosservanza del termine di notif ica, pur non comportando la perdita di eventuali diritti al risarcimento, può successivamente rendere dif f icoltosa la prova di un nesso causale tra l’incidente nucleare e il danno.

36 Art. 25 e 26 LRCN

37 Messaggio LRCN, pag. 4999

38 Messaggio LRCN, pag. 4999

39 Art. 7 cpv. 2 lett. c ordinanza dell’11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop, RS 520.12)

40 Art. 7 cpv. 1 lett. b OPPop

41 Art. 14 OPPop