Rapporto esplicativo - ORCN

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

dovuto a un aumento della radioattività raccoglie, tra l’altro, i dati e le inf ormazioni necessari per allestire il quadro della situazione radiologica49. Sulla base di questi dati e dei calcoli di propagazione della CENAL possono essere definite le regioni che sono state o sono tuttora interessate dalle radiazioni radioattive, elencate nella diffida pubblica. Questo elenco non ha alcun ef f etto restrittivo: possono notificarsi anche persone al di fuori delle regioni elencate. Ogni persona che si ritiene vittima può annunciarsi.

Cpv. 4 e 5: il presupposto per l’assicurazione delle prove è il verif icarsi di un «incidente nucleare di una certa gravità», situazione questa che non è descritta né dalla LRCN né dall’ORCN. Secondo il messaggio LRCN vi può essere un incidente nucleare di una certa gravità se è interessato un certo numero di persone o se è f uoriuscita una certa quantità di radioattività pericolosa per le persone o l’ambiente50. Per l’assicurazione delle prove è stata quindi fissata una soglia relativamente bassa. In questo modo si tiene conto del fatto che può essere difficile dimostrare un potenziale nesso causale tra un danno e la f uoriuscita di radioattività. L’estensione della zona colpita o il numero delle presunte vittime non possono quindi costituire il presupposto per ordinare l’assicurazione delle prove. Indizio di una f uoriuscita di radioattività è in particolare l’allarme disposto dalla CENAL, lanciato se è prevedibile che sostanze radioattive siano rilasciate nell’ambiente e che la popolazione sia in pericolo51. Di conseguenza, si può presumere un incidente nucleare di una certa gravità ai sensi dell’articolo 20 LRCN se viene dato l’allarme tramite la CENAL.

Nuova numerazione «Sezione 7: Disposizioni finali». Con l’inserimento della nuova sezione «Provvedimenti per assicurare le prove» (v. sopra), la sezione 6 «Disposizioni f inali» viene rinumerata e diventa la sezione 7.

Art. 22a cpv. 1: la presente revisione dell’ORCN e quindi il nuovo metodo di calcolo per il premio della Confederazione entrano in vigore il 1° gennaio 2027. Nell’ambito della presente disposizione transitoria, per il 2027 i premi della Conf ederazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 e all’articolo 9 capoversi 1–3 sono f issati entro il 28 f ebbraio 2027.

Cpv. 2: i premi per i trasporti di sostanze nucleari effettuati nel 2026 sono f issati in via def initiva secondo l’articolo 9 capoverso 4 ORCN in vigore fino alla fine del 2026. Ai fini della determinazione def initiva devono essere noti i premi riscossi dai fornitori della copertura privata; è necessario quindi inserire nelle disposizioni transitorie un corrispondente obbligo di notifica. I f ornitori della copertura privata notif icano all’UFE entro il 31 gennaio 2027 i premi riscossi concernenti i trasporti ef f ettuati nel 2026. Come in precedenza, devono fare una distinzione tra i trasporti di sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e dell’articolo 2 capoverso 3 ORCN.

Il capoverso 3 disciplina la retroattività del metodo di calcolo che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Le determinazioni dei premi passate in giudicato sono state decise con riserva a partire dall’anno di tassazione 2023 (v. punto 1.1.5). Di conseguenza, devono essere riconsiderati tutti i premi della Conf ederazione decisi a partire dall’anno di tassazione 2023, mentre quelli fissati per il 2022 sono passati in giudicato e non implicano alcuna riserva. I premi della Confederazione sono ricalcolati applicando la nuova base di calcolo. Se il premio così calcolato è inferiore a quello deciso, la dif f erenza è rimborsata, senza interessi; se invece il premio è più elevato, non viene addebitata alcuna dif f erenza e l’importo riscosso con la decisione originaria rimane in giudicato.

Nel presente caso, si tratta di una retroattività in senso stretto, ossia il nuovo diritto è applicato a una f attispecie concretizzatasi integralmente prima della sua entrata in vigore. In linea di principio, una retroattività in senso stretto è inammissibile, anche se va a vantaggio di una persona colpita. Può essere

49 Art. 7 cpv. 1 lett. b OPPop

50 Messaggio LRCN, pag. 5439

51 Art. 7 cpv. 2 lett. c OPPop