Rapporto esplicativo - ORCN

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

- Impianti nucleari in fase di disattivazione e fino alla data a partire dalla quale gli elementi di combustibile non sono più presenti nell’impianto, per i quali la copertura è di 1,2 miliardi di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio).

- Impianti nucleari in fase di disattivazione e dopo la data in cui gli elementi di combustibile non sono più presenti nell’impianto, per i quali la copertura ammonta a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio).

- Il PSI, con i suoi diversi reattori di ricerca disattivati, il laboratorio caldo e il deposito intermedio federale, per il quale la copertura ammonta a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio).

- Il reattore di ricerca Crocus dell’EPFL, per il quale la copertura ammonta a 70 milioni di euro (più il 10 % di tale importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio).

- I trasporti secondo l’articolo 1 lettera c ORCN («trasporti grandi»), per i quali la copertura ammonta a 1,2 miliardi di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio). Vi rientrano i trasporti di elementi di combustibile irradiati.

- I trasporti secondo l’articolo 2 capoverso 3 ORCN («trasporti piccoli»), per i quali la copertura ammonta a 80 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio). Questa categoria comprende i trasporti che non rientrano nella def inizione di «trasporti grandi».

- Cinque cause di danno che possono provocare un danno nucleare

- Incidente (il danno nucleare è causato da eventi aziendali)

- Eventi naturali straordinari

- Atti terroristici

- Eventi bellici

- Danno di tolleranza

- Tre tipi di danni che possono verif icarsi dopo un incidente nucleare

- Danni a persone, cose o patrimoniali

- Danni ambientali

- «Prescrizione»: la prescrizione è di 30 anni (termine di perenzione). Tuttavia, la copertura privata si estende soltanto per un periodo di 10 o 20 anni30 a partire dall’incidente nucleare. I danni nucleari che si verificano dopo questo periodo sono coperti dalla Conf ederazione che copre anche i danni tardivi, ossia i danni nucleari che possono essere fatti valere solamente trascorso il termine di perenzione di 30 anni

Tasso di conversione da EUR a CHF

L’ammontare della copertura è stabilito dalla Convenzione di Parigi e dalla Convenzione complementare di Bruxelles ed è espresso in euro. Tuttavia, il premio della Confederazione per la copertura federale deve essere riscosso in franchi svizzeri (art. 11 cpv. 1 ORCN). Di conseguenza, nel modello gli importi della copertura indicati in euro devono essere convertiti di volta in volta in franchi svizzeri (per il tasso di cambio v. punto 4 relativo all’art. 11 cpv. 1).

Calibrazione

Ogni scenario è caratterizzato da un’incertezza relativa all’entità del danno e alla probabilità che si verif ichi. A seconda del grado di incertezza, la barra di errore sarà più o meno grande. La calibrazione ne tiene conto e viene effettuata sulla base di una distribuzione di Pareto che descrive fenomeni in cui predominano pochi grandi eventi o valori. Per ognuna delle 120 tariffe, i parametri vengono determinati in base alle ampiezze e ai valori stimati delle frequenze e dell’entità dei danni secondo gli scenari degli esperti. ‘𝛼𝛼’ è il valore che determina la forma matematica della distribuzione di Pareto e quindi

30 Art. 7 cpv. 1 lett. c e d ORCN