Rapporto esplicativo - ORCN

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

tutto il deposito intermedio di Würenlingen AG). Per il resto non derivano nuovi obblighi né costi di regolazione per gli esercenti degli impianti nucleari. Non vi sono ripercussioni sui costi dell’energia e quindi sui consumatori.

Le nuove norme introdotte nell’ORCN circa l’assicurazione delle prove in caso di incidente nucleare di una certa gravità riguardano solo l’organizzazione interna alla Conf ederazione.

La revisione non produce ripercussioni sulla crescita, la concorrenza e gli insediamenti.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 1 lett. c

L’articolo 2 capoverso 1 circoscrive gli impianti nucleari per i quali la copertura viene ridotta da 1,2 miliardi di euro a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio). Secondo la lettera c sono compresi anche gli impianti in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento (depositi di decadimento). Il termine «impianto nucleare» è definito in modo diverso nel diritto in materia nucleare e in quello concernente la responsabilità civile in materia nucleare. Per maggiore chiarezza, l’articolo 2 capoverso 1 lettera c ORCN è integrato con un rimando alla corrispondente definizione contenuta nella legge f ederale del 21 marzo 200343 sull’energia nucleare (LENu).

Art. 6 cpv. 1 Costi coperti

L’articolo 6 capoverso 1 elenca i costi coperti dall’importo di base, tra cui le spese di salvataggio secondo l’articolo 70 della legge del 2 aprile 190844 (LCA) sul contratto d’assicurazione. Nel f rattempo, l’articolo 70 LCA è stato abrogato e questa fattispecie è regolamentata nell’articolo 38c LCA. Inoltre, il termine «spese di salvataggio» è sostituito con «spese per scemare il danno»; l’articolo 6 capoverso 1 è modif icato di conseguenza, mentre il contenuto resta invariato.

Art. 7 titolo e cpv. 1 lett. a

Il titolo precedente «Rischi esclusi dalla copertura» è modificato, poiché questo articolo riguarda anche danni ambientali e spese che non costituiscono dei rischi. Il titolo viene quindi riformulato in modo neutro e sostituito con «Esclusione dalla copertura privata».

Il capoverso 1 lettera a è adattato dal punto di vista linguistico. Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LRCN l’esercente di un impianto nucleare risponde anche dei danni nucleari «direttamente riconducibili a conflitti armati, ostilità, guerre civili, insurrezioni […]». In Svizzera, pertanto, gli esercenti di impianti nucleari rispondono anche per il rischio di «guerra», che tuttavia non può essere coperto da un’assicurazione privata. L’articolo 7 capoverso 1 lettera a stabilisce quindi che, tra gli altri, i danni provocati da eventi bellici possono essere esclusi dalla copertura privata. In questo contesto l’articolo 9 della Convenzione di Parigi recita: «[…] se il danno è direttamente riconducibile ad atti di conf litto armato, di ostilità, di guerra civile o d’insurrezione.» La LRCN e la Convenzione di Parigi descrivono quindi il rischio «guerra» praticamente in modo identico, mentre l’ORCN utilizza un termine diverso, più generico. Al f ine di eliminare possibili incertezze in merito alla portata dell’esclusione, la def inizione nell’ORCN viene adeguata a quella della LRCN. L’espressione «causati da […] eventi bellici» viene sostituita dall’espressione utilizzata nella LRCN «direttamente riconducibili a conf litti armati, ostilità, guerre civili, insurrezioni […]». La modif ica non comporta alcun cambiamento nel contenuto.

Art. 8 Premio della Confederazione per gli impianti nucleari

Cpv. 1: la base per il calcolo del premio della Confederazione per la copertura di cui agli articoli 10–12 LRCN è disciplinata ora per tutti gli otto oggetti a rischio (v. punto 1.2.2) in un unico allegato anziché in

43 RS 732.1

44 RS 221.229.1