Rapporto esplicativo - ORCN

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

sull’ammontare del premio della Confederazione. D’ora in poi ci si baserà sul cambio medio annuo dei dodici mesi interi precedenti. In questo modo si appianano le oscillazioni dei tassi di conversione giornalieri. Per la determinazione dell’importo di dicembre ci si basa di conseguenza sui corsi medi mensili del periodo da dicembre (anno precedente) a novembre compreso; per la determinazione dell’importo di f ebbraio sui corsi medi mensili del periodo da febbraio dell’anno precedente a gennaio compreso. I corsi medi mensili sono pubblicati dalla Banca nazionale svizzera e consultabili sul sito Internet47.

L’articolo 17 capoverso 1 lettera a subisce una modifica puramente terminologica in quanto il termine «contributi» è sostituito dal termine «premi della Conf ederazione» (v. commento all’art. 8).

Nuovo titolo: «Sezione 6: Provvedimenti per assicurare le prove». Nell’articolo 19a è inserita una disposizione concernente i provvedimenti per assicurare le prove. La suddivisione è adeguata di conseguenza: il nuovo articolo 19a è inserito nella sezione 6 dal titolo «Provvedimenti per assicurare le prove».

Art. 19a: in base all’articolo 20 LRCN il Consiglio federale inserisce nell’ORCN una nuova norma concernente l’assicurazione delle prove (v. anche i commenti nella parte 2).

Le prove devono essere messe al sicuro quando sono a rischio (la radioattività non è percepibile e diminuisce con il passare del tempo). L’assicurazione delle prove costituisce un’assunzione di prove d’uf ficio48, attraverso la quale si facilita alle parti lese la prova dell’esistenza di un nesso causale tra l’evento e il danno rivendicato. L’indagine sui fatti consente inoltre al DATEC di ottenere il più rapidamente possibile un quadro della situazione radiologica e di stimare il numero delle presunte vittime e l’entità del danno presumibile. I dati ottenuti con la diffida pubblica costituiscono inoltre una base per poter decidere se l’incidente nucleare si evolve o può evolvere in un grande sinistro ai sensi dell’articolo 25 LRCN.

Secondo il capoverso 1, quando si verifica un incidente nucleare di una certa gravità, spetta al DATEC ordinare un’indagine sull’accaduto (v. punto 2.2).

Cpv. 2 e 3: per poter effettuare un’indagine il DATEC emana una diffida pubblica, mediante la quale invita tutte le persone che hanno subito un danno nucleare o che potrebbero averlo subito a notif icarlo. Il DATEC fissa il termine entro il quale deve essere effettuata la notifica (all’incirca entro tre mesi dalla pubblicazione della diffida pubblica). Nella diffida pubblica è indicato il servizio o i servizi presso i quali deve essere effettuata la notifica; presumibilmente si tratterà della compagnia assicurativa che ha stipulato la polizza per la copertura privata e che è responsabile della gestione dei sinistri. La gestione dei sinistri nell’ambito della copertura LRCN è curata dai fornitori della copertura privata anche per la parte di copertura a carico della Confederazione (sulla base di un contratto di gestione dei sinistri tra la Conf ederazione e l’SPN). Inoltre, nella diffida pubblica sono indicate le inf ormazioni che le presunte vittime devono fornire (in particolare la data e il luogo del danno). In caso di incidente le indicazioni sono stabilite d’intesa con i fornitori della copertura privata. La diffida pubblica precisa inoltre che l’inosservanza del termine di notifica non comporta la perdita di eventuali diritti al risarcimento, ma può rendere più difficile, in un momento successivo, la prova dell’esistenza di un nesso causale tra il danno e l’evento nucleare. Quanto più tardiva è la notifica del danno, tanto più dif f icile può risultare per la persona che lo ha subito dimostrare un nesso causale tra l’evento nucleare e il danno rivendicato. Il termine fissato nella diffida pubblica mira pertanto, da un lato, ad agevolare le vittima nella dimostrazione di tale nesso causale e, dall’altro, a consentire che le pretese di risarcimento siano f atte valere quanto prima, permettendo così al DATEC di disporre di una visione d’insieme dell’entità del danno.

La CENAL, quale organo tecnico della Confederazione, per gli eventi straordinari in caso di pericolo

47 Devisenkurse – Monat | Datenportal der SNB

48 Dario Galli, Die Haftungsbestimmungen des Stauanlagengesetzes (Art. 13–21 StAG, Schulthess 2021; B406481-AISUF-418- Galli-Haftung-Stauanlagengesetzes_IH_2021-04-27.pdf (walderwyss.com). Per l’art. 17 LImA: n. marg. 1109; l’art. 17 LImA riprende l’art. 22 LRCN1983.