Rapporto esplicativo - ORCN

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

di un impianto nucleare. Un ulteriore principio importante è l’obbligo di copertura dell’esercente civilmente responsabile.

1.1.1 Principio ed entità dell’obbligo di copertura

Un principio fondamentale della responsabilità civile nucleare è che l’esercente civilmente responsabile deve coprire un importo minimo mediante assicurazione o altre garanzie finanziarie10. La Convenzione di Parigi e la Convenzione complementare di Bruxelles prevedono per la copertura un cosiddetto sistema in tre tranche. La prima tranche ammonta ad almeno 700 milioni di euro e deve essere obbligatoriamente coperta dall’esercente civilmente responsabile11. La seconda tranche porta tale copertura a 1,2 miliardi di euro e può essere coperta dall’esercente o dall’ente pubblico12. Una terza tranche, pari a 300 milioni di euro, sarà finanziata dagli attuali 13 Stati aderenti alla Convenzione complementare di Bruxelles13. Complessivamente, le tre tranche portano a una copertura di 1,5 miliardi di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio). In Svizzera, l’esercente civilmente responsabile copre la prima e la seconda tranche, per un totale di 1,2 miliardi di euro14.

L’importo della copertura di 1,2 miliardi di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio) può essere ridotto se giustificato dal tipo di impianto nucleare o di sostanze nucleari trasportate, nonché dalle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare relativo a tale impianto o a tali sostanze15. Per gli impianti per la ricerca nucleare, il deposito intermedio federale e le centrali nucleari in f ase di disattivazione, se non vi si trovano più elementi di combustibile, la copertura è ridotta a 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio)16, mentre per alcuni trasporti di sostanze nucleari è ridotta a 80 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio)17.

L’esercente di un impianto nucleare svizzero deve coprire tali importi minimi mediante un’assicurazione o altra garanzia f inanziaria. Attualmente la copertura è la seguente:

o le assicurazioni private (pool svizzero per l’assicurazione dei rischi nucleari SPN e European Lia-

bility Insurance for the Nuclear Industry ELINI) coprono complessivamente 1,2 miliardi di euro18, tuttavia determinati rischi ne sono esclusi;

o la Conf ederazione copre determinati rischi che non possono essere coperti dagli assicuratori pri-

vati19.

1.1.2 Copertura federale

La copertura per gli esercenti di impianti nucleari deve essere fornita in primo luogo dal settore privato che tuttavia non è in grado di coprire determinati rischi, poiché a livello internazionale non esiste una corrispondente capacità assicurativa. Il legislatore ha pertanto previsto che il Consiglio federale possa specificare i rischi che il fornitore della copertura privata può escludere, totalmente o parzialmente, dalla copertura20. È quanto ha f atto il Consiglio federale nell’articolo 7 ORCN. Per evitare lacune nella copertura, in questi casi entra in gioco la copertura federale. Inoltre, la Confederazione copre anche i cosiddetti danni tardivi, ossia i danni che possono essere rivendicati solo dopo la scadenza del termine di perenzione di 30 anni e per i quali l’esercente non può più essere ritenuto responsabile21.

10 Art. 8 cpv. 1 e 2 LRCN

11 Art. 3, cpv. b, n. i Convenzione complementare di Bruxelles

12 Art. 3, cpv. b, n. ii Convenzione complementare di Bruxelles

13 Art. 3, cpv. b, n. iii Convenzione complementare di Bruxelles

14 Art. 8 cpv. 2 LRCN e art. 1 ORCN

15 Art. 8 cpv. 3 LRCN in combinato disposto con l’art. 7 cpv. (b) Convenzione di Parigi e art. 2 ORCN

16 bis Art. 2 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 ORCN; è prevista una copertura ridotta anche per gli impianti in cui le scorie radioattive provenienti da impianti nucleari sono stoccate ai fini del decadimento (depositi di decadimento); impianti di questo tipo non esistono in Svizzera

17 Art. 2 cpv. 3 ORCN

18 Art. 9 cpv. 1 LRCN in combinato disposto con l’art. 4 ORCN

19 Art. 10 cpv. 1 LRCN in combinato disposto con l’art. 7 ORCN

20 Art. 9 cpv. 4 LRCN

21 Art. 11 LRCN