Rapporto esplicativo - ORCN
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
Attualmente le assicurazioni private escludono i seguenti rischi, che vengono di conseguenza coperti dalla Conf ederazione:
o danni nucleari causati da eventi bellici (al 100 %),
o danni nucleari che si verificano nonostante siano stati rispettati i valori limite di radioattività vigenti
(il cosiddetto danno di tolleranza; al 50 %)22,
o danni nucleari non rivendicati entro un periodo compreso tra 10 (rispettivamente 20) e 30 anni23.
La Conf ederazione copre queste lacune e i danni tardivi; per finanziare questi obblighi, riscuote dagli esercenti degli impianti nucleari dei contributi (premi). La LRCN sancisce che spetta al Consiglio federale stabilire il metodo di calcolo dei premi della Confederazione. Tale metodo deve corrispondere ai principi attuariali e tenere conto dei rischi che presenta l’impianto o il trasporto in questione24. Questi premi sono calcolati possibilmente in base al principio della copertura dei costi e al rischio effettivo derivante dall’impianto nucleare in questione. Tale metodo di calcolo attuariale deve essere elaborato in collaborazione con esperti25.
I premi della Confederazione sono fissati e riscossi dall’Ufficio federale dell’energia (UFE)26 e versati nel Fondo per danni nucleari27. Al 31 dicembre 2025, il saldo del Fondo per danni nucleari ammontava a 560 milioni di f ranchi svizzeri28.
1.1.3 Modello di calcolo attuale
L’attuale modello di calcolo è stato sviluppato tra il 2009 e il 2013 da esperti esterni e si basa sul cosiddetto modello binario. Le probabilità di accadimento di danni nucleari sono determinate sulla base della copertura dell’assicurazione privata e dei precedenti premi della Confederazione. Si è partiti dal presupposto che i premi applicati sino a quel momento rispecchiassero in modo adeguato le probabilità di accadimento. Inoltre, si ipotizzava che in caso di danno nucleare si sf ruttasse sempre l’intero massimale assicurato. Questo modello è confluito nell’ORCN (allegati 1–3) approvata dal Consiglio f ederale nel 2015.
Le revisioni totali della LRCN e dell’ORCN sono entrate in vigore solo il 1° gennaio 202229. Considerato il lungo periodo trascorso dall’adozione dell’ORCN, l’UFE ha dato mandato esternamente per una verif ica del calcolo dei premi per l’assicurazione federale per gli anni 2020/2021 in vista della sua entrata in vigore. Dalla verifica esterna del tool di calcolo utilizzato non è emerso alcun errore tecnico per quanto riguarda le formule e la programmazione. I calcoli sono coerenti e l’integrità del tool di calcolo nel suo complesso è garantita. Il tool di calcolo è conf orme agli allegati 1–3 ORCN.
Poco dopo l’entrata in vigore della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare, l’ORCN è stata sottoposta a un’ulteriore revisione. Il motivo era che i f ornitori della copertura privata potevano a quel punto coprire complessivamente 1,2 miliardi di euro (in precedenza 1 miliardo di f ranchi svizzeri) nonché diversi rischi fino ad allora totalmente o parzialmente esclusi. Di conseguenza, la copertura della Confederazione poteva essere ridotta. Nell’ambito della modifica dell’ordinanza, anche il tool di calcolo summenzionato è stato adeguato alla nuova situazione (non è stato necessario adeguare le f ormule negli allegati 1–3 ORCN). Questi adeguamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2023.
22 Art. 7 cpv. 1 lett. b n. 2 ORCN
23 Art. 7 cpv. 1 lett. c e d ORCN
24 Art. 12 cpv. 2 LRCN
25 Messaggio dell’8 giugno 2007 concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare (di seguito: messaggio LRCN), FF 2007, 4957, qui: 4996
26 Art. 12 cpv. 3 LRCN
27 Art. 13 LRCN, art. 16–19 ORCN
28 Il bilancio del Fondo è riportato nella documentazione complementare al consuntivo. Per il 2025 tale documentazione è stata pubblicata (SPEZ F DE (2).pdf, disp. in tedesco e in francese), cfr. pag. 57.
29 La Convenzione di Parigi e la Convenzione complementare di Bruxelles sono entrate in vigore solamente il 1° gennaio 2022, poiché in precedenza non era stato raggiunto il numero di ratifiche richiesto. La LRCN e l’ORCN sono quindi entrate in vigore solo in tale data, sebbene i due atti fossero già stati approvati rispettivamente nel 2008 e nel 2015.