Rapporto esplicativo - ORCN

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

«stima» è cancellato; inoltre, si aggiunge che il premio è f issato in via provvisoria. Il capoverso 2 è modif icato dal punto di vista linguistico in modo da allinearlo alla formulazione nell’articolo 8 capoverso 2. Cpv. 3: la norma nel capoverso 3 è abrogata. Ciò riguarda il calcolo originariamente previsto ma non attuato sulla base di una stima (v. premessa). Il capoverso 3 stabilisce ora che la base per il calcolo provvisorio secondo il capoverso 2 è costituita dai «trasporti previsti per l’anno successivo». Il capoverso 4 è modificato affinché il testo corrisponda alla procedura di calcolo del premio della Conf ederazione definitivo per il trasporto di sostanze nucleari. Si aggiunge che i contributi def initivi sono calcolati «sulla base dei trasporti realmente ef f ettuati nell’esercizio annuale». Il termine «stimati» è soppresso.

Art. 10 Obbligo di notifica

Premessa

La base per l’attuale calcolo del premio della Confederazione è costituita dai rispettivi premi delle assicurazioni private, immessi nel tool di calcolo. Per questo motivo, nell’ORCN è stato inserito un corrispondente obbligo di notifica per i fornitori della copertura privata. Tale obbligo di notifica serviva inoltre a inf ormare l’UFE del fatto che gli esercenti di impianti nucleari avevano adempiuto al loro obbligo di copertura. Poiché ora il modello di calcolo del premio della Conf ederazione non si basa più sui premi delle assicurazioni private, gli obblighi di notifica dei fornitori della copertura privata devono essere cancellati. Ora si deve introdurre un obbligo di notifica degli esercenti di impianti nucleari soggetti all’obbligo di copertura.

Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui gli esercenti degli impianti nucleari devono comprovare annualmente l’adempimento del loro obbligo di copertura ai sensi dell’articolo 9 LRCN, presentando all’UFE la necessaria prova rilasciata dall’assicurazione privata.

Cpv. 2: la prova che dispongono di un’assicurazione concernente la copertura degli impianti nucleari deve essere presentata al più tardi entro il 15 dicembre dell’anno precedente.

Cpv. 3: per quanto riguarda i trasporti di sostanze nucleari pianificati per l’anno successivo, anche la relativa prova dell’assicurazione deve essere presentata al più tardi entro il 15 dicembre dell’anno precedente. Per il calcolo del premio della Confederazione è determinante il numero di trasporti. Poiché, come già detto, il premio della Confederazione viene riscosso anticipatamente in via provvisoria e al termine dell’anno di tassazione in via definitiva, l’obbligo di notifica degli esercenti comprende innanzitutto il numero di trasporti previsti per l’anno successivo (che devono essere comunicati entro il 15 novembre dell’anno precedente) nonché il numero di trasporti di sostanze nucleari realmente ef f ettuati (che devono essere comunicati entro il 31 gennaio dell’anno successivo).

Cpv. 4: nella notifica dei trasporti di sostanze nucleari secondo il capoverso 3 occorre distinguere tra i trasporti di cui all’articolo 1 lettera c, che devono essere coperti per un importo di 1,2 miliardi di euro (in questa categoria rientrano i trasporti di elementi di combustibile esausti) e i trasporti di cui all’articolo 2 capoverso 3 soggetti all’importo di copertura ridotto di 80 milioni di euro.

L’articolo 11 capoverso 1 primo periodo e capoverso 2 subiscono una modifica puramente terminologica in quanto il termine «contributi» è sostituito dal termine «premio della Conf ederazione» (v. commento all’art. 8).

Il capoverso 1 viene integrato con una precisazione concernente il tasso di cambio. I contributi per il premio della Confederazione sono riscossi in franchi svizzeri. Gli importi della copertura secondo la Convenzione di Parigi e la Convenzione complementare di Bruxelles sono f issati in euro e per il calcolo del premio della Confederazione devono essere convertiti in franchi svizzeri. L’articolo 11 capoverso 1 non disciplina la conversione in quanto tale. Nei commenti alla revisione totale dell’ORCN si accenna brevemente al fatto che la conversione deve essere effettuata in f ranchi svizzeri sulla base del tasso di cambio del giorno di determinazione dell’importo46. La scelta della data di determinazione è piuttosto casuale e le oscillazioni giornaliere del tasso di conversione hanno un determinato impatto

46 Punto 1.4, penultimo capoverso