Rapporto esplicativo - ORCN

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

1. Punti essenziali del progetto

Ai sensi della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare l’esercente di un impianto nucleare risponde dei danni nucleari senza limitazione finanziaria e deve sottoscrivere una copertura per 1,2 miliardi di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio)1. Attualmente, per la maggior parte dei rischi gli assicuratori privati coprono l’intera somma di 1,2 miliardi di euro. Determinati rischi che gli assicuratori privati possono escludere parzialmente o totalmente dalla loro copertura, nonché i cosiddetti danni tardivi, che possono essere fatti valere solo dopo la scadenza del termine di perenzione di 30 anni, sono coperti dalla Confederazione2. Per questa copertura f ederale l’esercente di un impianto nucleare civilmente responsabile versa premi alla Confederazione3 che vengono trasferiti nel Fondo per danni nucleari4. Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo per l’importo dei contributi che devono corrispondere ai principi attuariali e tenere conto dei rischi che presenta l’impianto o il trasporto in questione5.

Nel calcolo dei premi della Confederazione sulla base del modello di calcolo applicato dal 2022 sono emersi alcuni importi imprevisti e incomprensibili. Per questo motivo l’UFE ha assegnato esternamente un mandato per esaminare il modello, al termine del quale ha deciso l’elaborazione di un nuovo modello di calcolo. Il nuovo calcolo si basa su un modello Extreme-Value-Theory (EVT) elaborato da esperti (v. parte 1).

In caso di incidente nucleare di una certa gravità la LRCN prevede che il Consiglio f ederale ordini un’indagine sull’accaduto6. Questa misura serve, da un lato, ad assicurare le prove e, dall’altro, a consentire al Consiglio federale di farsi un’idea del danno presumibile. Nell’ambito della presente revisione vengono inserite le necessarie disposizioni esecutive nell’ordinanza del 25 marzo 20157 sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) (v. parte 2).

La presente revisione interessa inoltre altre disposizioni che necessitano di essere modif icate (art. 2 cpv. 1 lett. c, art. 6 cpv. 1, art. 7 cpv. 1 lett. a; v. punto 4).

PARTE 1 Adeguamento delle basi di calcolo per il premio della Confederazione secondo la LRCN

1.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le revisioni totali della LRCN e dell’ORCN. La LRCN e l’ORCN si f ondano su due accordi internazionali concernenti la responsabilità civile in materia nucleare ratif icati dalla Svizzera nel 2009 ed entrati anch’essi in vigore il 1° gennaio 2022: Questi due accordi internazionali sono la Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 20048 (di seguito: Convenzione di Parigi) e Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi (di seguito: Convenzione complementare di Bruxelles)9.

Il diritto relativo alla responsabilità civile in materia nucleare disciplina la responsabilità civile in caso di danni nucleari e si basa su diversi principi, come la responsabilità illimitata ed esclusiva dell’esercente

1 Art. 3 cpv. 1 e art. 8 cpv. 2 legge del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, LRCN; RS 732.44 2

Art. 10 e 11 LRCN

3Art. 12 cpv. 1 LRCN

4Art. 13 cpv. 1 LRCN

5Art. 12 cpv. 2 LRCN

6Art. 20 LRCN

7 RS 732.441

8 RS 0.732.44

9 RS 0.732.440