Rapporto esplicativo - ORCN
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 20 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2026 dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
tre. Il capoverso 1 è adeguato di conseguenza. Inoltre, nell’articolo il termine «contributi» è sostituito con «premio della Conf ederazione».
Cpv. 2 subisce una modif ica linguistica; nulla cambia dal punto di vista del contenuto.
Cpv. 3: gli impianti nucleari possono essere attribuiti ai tre seguenti oggetti a rischio:
i. impianti nucleari in f unzione (copertura: 1,2 mia. euro);
ii. impianti nucleari messi definitivamente fuori esercizio e che si trovano nella fase di disattivazione (impianti nucleari in disattivazione; copertura: 1,2 mia. euro). La data della messa f uori esercizio è stabilita nella decisione di disattivazione;
iii. impianti nucleari in disattivazione in cui non sono più presenti elementi di combustibile. Secondo l’articolo 2 capoverso 1bis, l’UFE decide se applicare a un impianto nucleare l’importo di copertura ridotto di 70 milioni di euro e la data di riferimento a partire dalla quale è applicato.
Nel passaggio da i. a ii. e da ii. a iii. cambia la base di calcolo del premio della Conf ederazione. In caso di passaggio da un oggetto a rischio a un altro nel corso dell’anno, il premio per la copertura f ederale già deciso e versato per l’intero anno civile viene ridotto pro rata temporis. A tal f ine l’UFE calcola il premio proporzionalmente fino alla data di riferimento (in base all’oggetto a rischio applicabile) e proporzionalmente il premio per l’anno civile restante a partire dalla data di riferimento (in base all’oggetto a rischio applicabile). Il premio della Confederazione già riscosso per l’intero anno viene dedotto dalla somma dei due nuovi importi calcolati e l’eventuale avanzo viene rimborsato. Poiché il capoverso 3 disciplinava finora soltanto il passaggio dal punto ii. al punto iii., viene integrato e rif ormulato per motivi di leggibilità.
Il capoverso 4 rimane invariato.
Art. 9 Premio della Confederazione per i trasporti di sostanze nucleari
Premessa
Il premio della Confederazione per i trasporti di sostanze nucleari è riscosso in via provvisoria secondo le basi di calcolo e fissato in via definitiva al termine dell’anno di tassazione. A tal f ine si procede nel modo seguente: entro il 15 dicembre, il premio della Confederazione è calcolato e riscosso in via provvisoria per l’anno civile successivo sulla base dei trasporti di sostanze nucleari previsti per l’anno successivo. Entro il 28 febbraio successivo alla fine dell’anno di tassazione, l’UFE f issa il premio della Conf ederazione definitivo sulla base dei trasporti realmente effettuati nell’anno di tassazione. Un importo superiore o inferiore rispetto all’importo fissato in via provvisoria viene successivamente richiesto o rimborsato.
Al momento dell’elaborazione del progetto di revisione totale dell’ORCN era evidentemente previsto che per la riscossione provvisoria del premio della Confederazione fosse effettuata una stima riferita ai valori medi dell’anno precedente (premio per ogni trasporto), sulla base dell’articolo 93 della legge f ederale del 20 marzo 198145 sull’assicurazione contro gli inf ortuni. Questa procedura è descritta nei commenti sulla revisione totale dell’ORCN. Tuttavia, dal 2022 i premi della Conf ederazione per i trasporti di sostanze nucleari sono stati effettivamente riscossi come sopra descritto, anche perché sussistono le basi necessarie per il calcolo del premio della Confederazione (premi delle assicurazioni private per i premi pianificati l’anno successivo). Le modifiche all’articolo 9 mirano in particolare a considerare lo svolgimento ef f ettivo del calcolo.
Cpv. 1: la base per il calcolo dei premi della Confederazione per la copertura di cui agli articoli 10–12 LRCN è disciplinata ora in un unico allegato. L’ORCN vigente comprende tre allegati: la modif ica del capoverso 1 tiene conto di questo f atto.
Il capoverso 2 subisce modifiche affinché la regolamentazione corrisponda alla procedura ef f ettiva di calcolo del premio della Confederazione per il trasporto di sostanze nucleari (v. premessa). Il termine
45 RS 832.20