Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine
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Capitolo 6: Strumenti di misurazione del radon
Sezione 1: Apparecchi di misurazione del radon
Art. 34 Requisiti essenziali
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Art. 35 Procedura per l’immissione sul mercato
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Art. 36 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
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Sezione 2: Dosimetri radon
Art. 37 Requisiti essenziali
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Art. 38 Procedura per l’immissione sul mercato
Per poter essere immessi sul mercato, i dosimetri radon necessitano di un’ammissione ordinaria, ma non di una verificazione iniziale. La disposizione corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 26 OSMRI vigente). Spesso non è possibile eseguire una verificazione in quanto i dosimetri radon sono per lo più monouso.
Art. 39 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
Corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 27 OSMRI in vigore).
Qualora il METAS non sia in grado di effettuare la misurazione comparativa, incaricherà un laboratorio di riferimento idoneo per effettuare l’esposizione.
Sezione 3: Esposimetri radon
Art. 40 Requisiti essenziali
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Art. 41 Procedura per l’immissione sul mercato
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Art. 42 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
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Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 43 Abrogazione di un altro atto normativo
Trattandosi di una revisione totale, l’attuale ordinanza è abrogata.
Art. 44 Disposizioni transitorie
Cpv. 1: Le ammissioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide. Dopo la scadenza del periodo di validità indicato nell’ammissione, occorre verificare se l’ammissione può essere rinnovata, conformemente alle prescrizioni vigenti in quel momento. Le prescrizioni concernenti la procedura di ammissione sono riportate nell’allegato 5 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Cpv. 2: Questa disposizione chiarisce che i periodi di validità delle diverse procedure non vengono ridotti dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma rimangono invariati. Sono contemplate tutte le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo l’allegato 7 OStrM. Solo quando una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione diventerà obbligatoria dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, questa sarà disciplinata dalle nuove disposizioni (le procedure attuali saranno sostituite una per una da quelle nuove). Per determinati strumenti di misurazione o per singoli tipi di utilizzo può verificarsi che sia prevista una nuova procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione. Anche in questo caso la nuova procedura sarà applicata solo nel momento in cui sarà necessario eseguire nuovamente la procedura stabilita secondo il diritto previgente. Quando si