Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine

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Cifra 1.2.3: Nell’ordinanza vengono specificatamente menzionati nell’ambito della brachiterapia solo l’afterloading e i seed. Le placche oculari Ru-106 non sono menzionate

nell’ordinanza, in quanto non esistono strumenti di misurazione che possono essere sottoposti a verificazione. L’attività viene specificata di volta in volta dal fabbricante.

Cifra 3.1.4 e 3.1.5: I dosimetri per brachiterapia utilizzati per determinare l’intensità di sorgente delle sorgenti HDR devono soddisfare limiti di errore inferiori al momento della verificazione. In questo modo si tiene conto del pericolo maggiore rappresentato da tali sorgenti.

Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.

Allegato 6

Cifra 1.1.1 e cifra 1.1.2: La costruzione tiene conto del fatto che un rivelatore mobile della contaminazione superficiale può essere un singolo apparecchio, ma può anche essere costituito da un rilevatore e da un indicatore.

Cifra 1.2.3: Il rateo di conteggio operativo per i nuclidi osservati deve essere registrato

sull’apparecchio, ad es. con un’etichetta adesiva. È possibile derogare a questa indicazione solo se tale etichetta non può essere applicata senza limitare l’utilizzabilità dell’apparecchio. Questa procedura è già standard in alcuni laboratori.

Cifra 1.2.5 e cifra 1.2.6: Per i tipi di strumenti viene indicato per i vari tipi di radiazione un campo tipico di energia della radiazione che tali tipi di strumenti devono essere in grado di misurare. Tuttavia, a seconda dell’applicazione del tipo di strumento, tale indicazione potrebbe non essere necessaria. Ad esempio, se un tipo di strumento viene utilizzato solo in laboratori in cui sono presenti alcuni nuclidi specifici, può essere stabilita nell’ammissione del corrispondente tipo una limitazione del campo di energia o del tipo di radiazione. Questa limitazione stabilita nell’ammissione si applica a tutti gli strumenti di misurazione del tipo corrispondente.

Cifra 3.1.2: La verifica del funzionamento delle funzioni di base comprende, ad esempio,

l’alimentazione elettrica (batteria), il display, gli elementi di comando e l’integrità esterna dello strumento di misurazione. Si tratta della verifica di base che precede la verifica successiva delle caratteristiche metrologiche secondo la cifra 3.1.3.

Cifra 3.1.3: Per la prova metrologica vera e propria si utilizzano diverse sorgenti di riferimento (con diversi nuclidi) con attività superficiale nota. I valori visualizzati dal campione vengono quindi confrontati con l’attività superficiale di riferimento. I monitor che non hanno fattori di calibrazione specifici del nucleo implementati vengono calibrati nell’ambito della verificazione. In questo caso il fattore di calibrazione viene solitamente determinato sotto forma di rateo di conteggio operativo specifico del nucleo.

Cifra 3.1.4: Il metodo alternativo secondo la norma ISO 7503-3 (allegato A) applicato in Svizzera per la calibrazione dei rivelatori della contaminazione superficiale presenta un’incertezza di misurazione molto più elevata rispetto ai metodi di calibrazione utilizzati per gli altri strumenti della presente ordinanza. Ciò è dovuto in parte all’incertezza di misurazione della certificazione delle sorgenti di riferimento, ma in particolare al metodo semi-numerico, che consente di effettuare la calibrazione di un gran numero di nuclidi. Grazie alla calibrazione implementata al momento della verificazione, gli errori massimi tollerati del 30 % indicati alla cifra 3.1.4 riflettono l’incertezza di misurazione del processo di calibrazione.

Cifra 3.3: A differenza della verificazione, una calibrazione può essere eseguita anche da organismi diversi dal METAS o da un laboratorio di verificazione autorizzato. Si richiede che la calibrazione venga eseguita da un laboratorio di calibrazione accreditato ISO 17025:2017. In questo modo si garantisce che il laboratorio disponga delle competenze di misurazione per la relativa grandezza di misura. In casi motivati, l’autorità di vigilanza competente in materia di radioprotezione o l’UFPP possono accettare anche calibrazioni di fabbricanti di appa-