Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine

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4 Note esplicative sulle singole disposizioni

4.1 Revisione totale dell'OSMRI

Titolo e ingresso

Poiché già oggi si parla spesso di «ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni», per facilitarne la citazione, si intende introdurre un titolo abbreviato ufficiale «Ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni» in linea con l’ordinanza sulla radioprotezione. Dato che un titolo abbreviato di questo tipo in francese o in italiano non rappresenta

un’abbreviazione, il titolo abbreviato viene introdotto solo in tedesco (cfr. anche Direttive di tecnica legislativa DTL, cifra 11).

Poiché nel frattempo l’ordinanza sulla radioprotezione è stata sottoposta a una revisione totale, l’OSMRI non si basa più sugli articoli 64 e 112, bensì sugli articoli 90 e 159 capoverso 4 dell’ordinanza sulla radioprotezione. Le basi dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210) rimangono invariate.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Corrisponde all’articolo 1 dell’ordinanza vigente.

Art. 2 Campo d’applicazione

Cpv. 1 lett. b: Questi apparecchi vengono utilizzati per il collaudo e il controllo regolare dello stato dei dispositivi di radiodiagnostica (ad es. TC, impianti a raggi X per radiografie e radioscopie, mammografia). Vengono disciplinati soltanto i «dosimetri per radiodiagnostica» di cui all’art. 2 lett. f n. 1 dell’attuale OSMRI. Gli altri apparecchi dell’attuale OSMRI art. 2 lett. f numeri da 2 a 7 non rientrano più nell’ambito di applicazione dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni. Non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza nemmeno gli strumenti di misurazione installati in modo permanente negli impianti di radiodiagnostica (ad es. gli strumenti di misurazione DAP [Dose area product] integrati negli impianti).

Cpv. 2 lett. a cifra 3: In questo caso la disposizione è stata formulata in termini generali. Si intendono in particolare i rifiuti provenienti dai rispettivi laboratori o anche grandi quantità di detriti edili provenienti dallo smantellamento di sale di irradiazione o centrali nucleari.

Cpv. 2 lett. a cifra 4: La presente ordinanza non si applica ai rivelatori mobili della contaminazione superficiale destinati ad essere utilizzati in aree di lavoro di tipo A, B e C. Ciò è dovuto ai numerosi apparecchi che vengono impiegati per la misurazione qualitativa. La verificazione di tutti questi apparecchi non è proporzionata e la sicurezza è sufficientemente garantita dagli apparecchi verificati in corrispondenza delle uscite. Diversa è la situazione negli impianti nucleari. Negli impianti nucleari sono necessarie misurazioni qualificate non solo alle uscite della zona controllata, ma anche per la verifica nonché rivalutazione o declassamento dei tipi di zona. I rivelatori mobili della contaminazione superficiale utilizzati per la misurazione quantitativa delle contaminazioni negli impianti nucleari devono pertanto essere soggetti alla presente ordinanza. Tuttavia, se gli strumenti di misurazione sono utilizzati per misurazioni non quantitative, ad esempio per la misurazione di test di screening su larga scala, che forniscono una sola indicazione della presenza o meno di contaminazioni, tali strumenti di misurazione non sono soggetti alla presente ordinanza.

Cpv. 2 lett. c: La presente ordinanza non si applica ai monitor di contaminazione per persone utilizzati solo per il controllo preliminare. Vengono disciplinati solo i monitor di contaminazione per persone che vengono utilizzati per il controllo finale

Cpv. 3 lett. a cifra 1: Negli impianti nucleari la presente ordinanza non si applica solo agli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale utilizzati nelle aree controllate o nelle zone controllate (cfr. n. 2), bensì a tutti gli strumenti di misurazione i cui valori 5/27