Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine

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10.8 Alla cifra 10.8 sono disciplinate le parti da devolvere al METAS. La base legale è

costituita dall’articolo 8 capoverso 2 OEm-V.

10.8.1 Per gli strumenti di misurazione di cui alle cifre da 10.1 a 10.5.2 la parte

dell’emolumento da devolvere al METAS ammonta, come finora, al 10 %

dell’emolumento di verificazione. Sono contemplate le stesse categorie di strumenti di misurazione dell’ordinanza sulla verificazione in vigore OEm-V.

10.8.2 Per gli strumenti di misurazione di cui alle cifre da 10.5.4 a 10.5.6 la parte

dell’emolumento da devolvere al METAS ammonta, come finora, al 15 %

dell’emolumento di verificazione.

10.8.3 Per gli strumenti di misurazione di cui alle cifre 10.6 e 10.7, la parte dell’emolumento

da devolvere al METAS è fissata a forfait a fr. 110.– per ciascuno strumento di misurazione verificato. Viene così inserito un limite massimo. Gli emolumenti di verificazione per dosimetri per la brachiterapia e la radioterapia variano da fr. 1500.– a fr. 4000.– . Le parti dell’emolumento sono limitate in quanto questi servizi di verificazione richiedono in primo luogo attrezzature costose e dispendiose e il loro esercizio genera gran parte dei costi.

Allegato lettera B cifra 11

La cifra 11 è abrogata e integrata nella nuova cifra 10.6.