Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine
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1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 2012 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI; RS 941.210.5) è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e da allora è rimasta invariata. L’Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501) e i suoi atti normativi accessori sono stati sottoposti a una revisione totale all’inizio del 20181. In tal modo la legislazione svizzera in materia di radioprotezione è stata adeguata allo stato più recente della scienza e della tecnica nonché alle regolamentazioni e alle raccomandazioni internazionali in materia. Una parte importante della radioprotezione è tuttavia costituita anche dalla legge sulla metrologia, che deve garantire che gli strumenti di misurazione utilizzati siano idonei all’impiego previsto e che gli utilizzatori possano fare affidamento sui valori misurati indicati. Pertanto devono essere sottoposte a una revisione anche le regolamentazioni relative agli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti.
Il presente avamprogetto di ordinanza relativo alla nuova OSMRI è stato elaborato in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza in materia di radioprotezione (UFSP, IFSN, Suva) e con l’UFPP.
Nel contesto della revisione totale dell’OSMRI devono essere adeguate anche le pertinenti disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V; RS 941.298.1).
L’ordinanza sugli emolumenti di verificazione stabilisce in particolare gli emolumenti riscossi dagli uffici di verificazione cantonali e dai laboratori di verificazione autorizzati per la verificazione e il controllo degli strumenti di misurazione. Una categoria di tali strumenti di misurazione è costituita anche dagli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinati dall’OSMRI. Attualmente nell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione questi sono denominati «strumenti di misurazione della radioprotezione» e sono elencati nell’allegato lettera B alle cifre 10–11.2. L’OEm-V deve essere adeguata alle nuove categorie di strumenti di misurazione della nOSMRI e alcuni emolumenti devono essere allineate ai costi effettivi.
La revisione totale dell'OSMRI e la revisione parziale dell'OEm-V dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, secondo le previsioni il 1° ottobre 2027.
2 Competenze
Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sono di competenza del METAS (art. 11 OCMetr; RS 941.206). Esso decide in particolare in merito all’ammissione degli strumenti di misurazione (esame del tipo) ed esegue verificazioni iniziali e successive. Se vengono autorizzate verificazioni iniziali o successive, il METAS provvede a vigilare sull’esecuzione.
I laboratori di verificazione svolgono compiti conformemente all’autorizzazione del METAS ed eseguono le relative verificazioni iniziali e successive.
Ai sensi dell’articolo 184 ORaP, le autorità di vigilanza in materia di radioprotezione sono l’UFSP, la Suva e l’IFSN. Sono competenti per la vigilanza e l’esecuzione nel settore della radioprotezione (cfr. art. 187 ORaP), controllano tra l’altro se gli strumenti di misurazione soddisfano ancora i requisiti (ad esempio, se la verificazione è ancora valida) e, se necessario, stabiliscono le misure da adottare per ripristinare la situazione legale.
1 Vedere al riguardo anche le informazioni dell’UFSP sulla «Revisione delle ordinanze in materia di radioprotezione», consultabile all’indirizzo <https://www.bag.admin.ch/it/revisione-delle-ordinanze-in-materia-diradioprotezione>, stato: 02.07.2025.