Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine

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misurati sono importanti per la radioprotezione.

Cpv. 3 lett. b: Si tratta delle sonde utilizzate ad esempio in reti di misurazione come

«MADUK» (rete di misurazione per la sorveglianza automatica dell’intensità di dose in prossimità delle centrali nucleari) e «NADAM» (rete per l’allarme e la misurazione automatica del rateo di dose). Ai fini di agevolare la lettura, gli apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose sono specificatamente elencati come sottocategoria a sé stante nella lett. b.

Art. 3 Definizioni

Questo articolo non necessita di spiegazioni.

Capitolo 2: Strumenti di misurazione utilizzati in ambito medico

Sezione 1: Dosimetri per radioterapia

Art. 4 Requisiti essenziali

I requisiti essenziali si applicano allo stesso modo per tutti i tipi di utilizzo.

Art. 5 Procedura per l’immissione sul mercato

Entrambi i tipi di utilizzo, che sono soggetti alla nOSMRI, sono sottoposti alla stessa procedura per l’immissione sul mercato (ammissioni e verificazione iniziale).

Art. 6 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

Nella vigente OSMRI si parla in parte di «esame di stabilità» come procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione (p. es. nell’art. 9 cpv. 4 OSMRI). Con questo termine si intende la «procedura di controllo da parte dell’utilizzatore» ai sensi dell’allegato 7 numero 5 OStrM (cfr. anche il testo nell’art. 9 cpv. 2 OSMRI). Nel nuovo testo normativo la terminologia deve essere armonizzata con quella della OStrM e si parla esclusivamente di «procedura di controllo da parte dell’utilizzatore».

Tutti i tipi di utilizzo, che sono soggetti alla nOSMRI, sono sottoposti alle stesse procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione e agli stessi intervalli (verificazione successiva; ogni quattro anni e procedura di controllo da parte dell’utilizzatore). La periodicità della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore è indicata nell’allegato 2 numero 3.2.5.

Sezione 2: Dosimetri per radiodiagnostica

Art. 7 Requisiti essenziali

La presente ordinanza disciplina solo i dosimetri per radiodiagnostica. Gli altri apparecchi disciplinati nell’art. 2 lett. f n. 2-7 dell’attuale OSMRI non sono più inclusi nella nOSMRI, in quanto non si tratta di strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti.

Art. 8 Procedura per l’immissione sul mercato

Questo articolo non necessita di spiegazioni.

Art. 9 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

Questo articolo non necessita di spiegazioni.

Sezione 3: Attivimetri

Art. 10 Requisiti essenziali

I requisiti essenziali si applicano allo stesso modo per tutti i tipi di utilizzo.

Art. 11 Procedura per l’immissione sul mercato

Entrambi i tipi di utilizzo, che sono soggetti alla nOSMRI, sono sottoposti alla stessa procedura per l’immissione sul mercato (ammissioni e verificazione iniziale).

Art. 12 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

Cpv. 1 e 3: In linea di principio gli attivimetri per uso medico devono essere sottoposti ogni anno a una verificazione successiva (cpv. 1). Tuttavia, la verificazione è obbligatoria solo