Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine
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recchi o utilizzatori, anche se questi non gestiscono un laboratorio di calibrazione accreditato. La fiducia in un fabbricante di apparecchi può essere motivata, ad esempio, dal fatto che quest’ultimo vende anche apparecchi che sono stati calibrati in fabbrica e successivamente sottoposti a verificazione e quindi controllati regolarmente. Inoltre, si richiede che la calibrazione sia conforme alle norme internazionali pertinenti.
Cifra 3.4.1: L’allegato 7 numero 9 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione contiene disposizioni generali per la riparazione e la piombatura degli strumenti di misurazione. In virtù della disposizione dell’allegato 7 numero 9.6 OStrM, sono previste nell’OSMRI disposizioni derogatorie particolari. L’OSMRI prevede per esempio che l’autorizzazione dei servizi di manutenzione o dei privati spetti alle autorità di vigilanza competenti in materia di radioprotezione o all’UFPP (d’intesa con il METAS). A seconda del settore, l’autorizzazione spetta quindi all’UFSP, all’IFSN, alla Suva o all’UFPP.
Cifra 3.4.2: Contiene il principio secondo cui, dopo una riparazione o una manutenzione, uno strumento di misurazione deve essere sottoposto alla procedura prevista per il mantenimento della stabilità di misurazione (in questo caso la verificazione successiva o la calibrazione).
Cifra 3.4.3: Prevede per le riparazioni o gli interventi di manutenzione eseguiti da servizi di manutenzione autorizzati la procedura meno rigorosa per il mantenimento della stabilità di misurazione (in questo caso la procedura di controllo da parte dell’utilizzatore). Anche se i lavori possono influire sulle caratteristiche metrologiche. Un esempio di riparazione o manutenzione di questo tipo è la sostituzione della pellicola dei rivelatori mobili della contaminazione superficiale.
Cifra 3.4.4: Disciplina infine le riparazioni o le manutenzioni che non influiscono sulle caratteristiche metrologiche. In questo caso è possibile rinunciare completamente all’esecuzione di una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione, se i lavori sono stati eseguiti da un servizio di manutenzione specificatamente autorizzato.
Allegato 7
Cifra 1.1.2: I monitor di contaminazione per mani e piedi possono essere muniti anche di speciali sonde di misurazione della contaminazione rimovibili per la misurazione sugli indumenti. Anche questi sono soggetti alla presente ordinanza e devono soddisfare gli stessi requisiti dei rilevatori per la misurazione di mani e piedi.
Cifra 1.2.7: Si tratta di un specifico requisito di sensibilità. La sensibilità dello strumento di misurazione deve essere tale da consentirgli di rilevare, entro il tempo di misurazione stabilito, la contaminazione che corrisponde a un valore operativo.
Cifra 3.1.4: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.1.4
Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 8
Cifra 1.1.2: I monitor di contaminazione per persone possono essere muniti di uno scomparto portaoggetti per il rilevamento di contaminazioni, ad es. sui telefoni cellulari. La citazione dello scomparto portaoggetti nella presente ordinanza è esplicita perché nella pratica ha già sollevato alcune questioni e in tal modo si chiarisce che anche questo rientra nell’ambito di applicazione dell’OCM e deve essere verificato.
Cifra 1.2.6: Si tratta di un specifico requisito di sensibilità. La sensibilità dello strumento di misurazione deve essere tale da consentirgli di rilevare, entro il tempo di misurazione stabilito, la contaminazione che corrisponde a un valore operativo.
Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.