Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine
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10.4 La categoria di strumenti di misurazione viene rinominata «Apparecchi di misurazio-
ne del radon, dosimetri radon ed esposimetri radon» (cfr. art. 2 cpv. 5 lett. a, b e c nOSMRI).
10.4.1 L’emolumento per apparecchio vale soltanto per una verificazione di apparecchi di
misurazione del radon o di esposimetri radon nell’ambito di una campagna di misurazione di un laboratorio di verificazione. Le verificazioni al di fuori delle campagne di misurazione vengono addebitate in base al tempo impiegato, come previsto alla cifra 10.4.2. Attualmente il METAS organizza diverse campagne di misurazione all’anno, ognuna delle quali verifica due o tre concentrazioni di attività. Gli emolumenti del METAS sono riscossi conformemente all’ordinanza del 5 luglio 2006 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia (Oem-METAS; RS 941.298.2).
10.4.2 Questa disposizione si applica sia agli apparecchi di misurazione del radon che agli
esposimetri radon.
10.4.3 La misurazione comparativa di dosimetri radon viene concordata con l’UFSP. I costi
vengono addebitati in base all’onere effettivo e possono essere sostenuti dall’UFSP.
10.5 La categoria di strumenti di misurazione viene rinominata «Attivimetri» (cfr. art. 2
cpv. 1 lett. c nOSMRI).
10.5.1 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.2 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.3 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.4 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.5 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.6 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.6 La categoria di strumenti di misurazione viene rinominata «Dosimetri per radiotera-
pia» (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a nOSMRI). Gli emolumenti di verificazione per la prova dei dosimetri per radioterapia devono essere calcolati come in passato (finora disciplinati nell’allegato lettera B cifra 11 OEm-V).
10.6.1 Gli emolumenti di verificazione per la prova dei dosimetri per radioterapia devono
essere calcolati come in passato (finora disciplinati nell’allegato lettera B cifra 11 OEm-V).
10.7 La categoria di strumenti di misurazione «dosimetri per brachiterapia» deve essere
inserita esplicitamente nell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d nOSMRI). Gli emolumenti di verificazione di questi strumenti di misurazione devono essere calcolati in base al tempo impiegato.