Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine

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di rado, è prevista una regolamentazione uniforme per tutti questi strumenti di misurazione. Le procedure previste per il mantenimento della stabilità di misurazione sono da intendersi come verifiche minime. L’obbligo della «prima calibrazione» prima del primo utilizzo vale per tutti gli strumenti di misurazione utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC. Spetta

all’UFPP controllare se è disponibile la prova della prima calibrazione.

Anche i «dosimetri individuali attivi» saranno disciplinati da una nuova regolamentazione. Il gruppo di esperti di dosimetria ha raccomandato di regolamentare i dosimetri individuali attivi (menzionati come dosimetri individuali attivi utilizzati come secondi dosimetri nell’art. 14 dell’Ordinanza sulla dosimetria) nella nuova ordinanza OSMRI. In questo modo, in Svizzera si applicherebbero per questi apparecchi requisiti tecnici uniformi e la verifica periodica verrebbe regolamentata. Infine, questa regolamentazione serve a garantire la sicurezza delle persone che trasportano tali apparecchi come secondo dosimetro oltre al dosimetro passivo.

Negli ultimi anni sono stati compiuti grandi progressi anche nel campo degli strumenti attivi di misurazione del radon. Oltre agli «apparecchi high-end», già regolamentati nell’attuale OSM-RI (apparecchi di misurazione del radon), sul mercato è ora disponibile una serie di apparecchi affidabili nel segmento di prezzo inferiore. Sebbene non soddisfino i requisiti degli «apparecchi di misurazione del radon», possono essere utilizzati in modo efficace per diverse misurazioni. Per questo motivo è stata introdotta la nuova categoria di strumenti di misurazione «Esposimetri radon» con requisiti ridotti rispetto agli «apparecchi di misurazione del radon».

3.2 Revisione parziale dell'OEm-V

Una modifica sostanziale della revisione totale dell’OSMRI consiste nella ridenominazione e in una suddivisione più precisa delle categorie degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti. Al fine di garantire la congruenza dei termini utilizzati tra l’OSMRI e l’OEm-V ed evitare così incomprensioni nella determinazione degli emolumenti di verificazione,

l’ordinanza sugli emolumenti di verificazione deve essere opportunamente modificata.

Il secondo obiettivo della presente revisione consiste nell’adeguare gli emolumenti ai costi effettivi generati dalla verificazione o dal controllo degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti presso i laboratori di verificazione autorizzati (gli uffici di verificazione cantonali non sono interessati in quanto gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti non rientrano nel loro ambito di competenza). Secondo diversi riscontri da parte dei due laboratori di verificazione autorizzati dal METAS per strumenti di misurazione delle radiazioni I01 (laboratorio di verificazione dell’Istituto Paul Scherrer, PSI) e I02 (laboratorio di verificazione dell’Istituto di radiofisica applicata, IRA), le verificazioni di alcuni strumenti di misurazione sono fortemente carenti.

Gli adeguamenti previsti degli emolumenti di verificazione per gli strumenti di misurazione delle radiazioni si basavano sui calcoli dei costi dei due laboratori di verificazione e su un controllo di plausibilità del METAS. Il parametro per il calcolo degli emolumenti di verificazione è costituito dai due principi, quello di equivalenza e quello della copertura dei costi sanciti nell’articolo 19 capoverso 3 della Legge sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr; RS 941.20).