Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine
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esegue per la prima volta una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo le disposizioni della presente ordinanza, occorre stabilire il tipo di utilizzo per il quale lo strumento di misurazione viene impiegato.
Cpv. 3: I dosimetri individuali attivi rappresentano una nuova categoria di strumenti di misurazione. Dato che molti di questi strumenti di misurazione sono già in circolazione, i tipi di strumenti devono essere considerati ammessi se le autorità di vigilanza in materia di radioprotezione o l’UFPP provvedono a segnalarli al METAS. A partire dall’entrata in vigore
dell’ordinanza, gli strumenti di misurazione già in uso sono soggetti alle nuove procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione. Dato che i termini decorrono dall’entrata in vigore, ad esempio i dosimetri individuali attivi utilizzati come dosimetri d’allarme (art. 33 cpv. 2 lett. a) devono essere sottoposti a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore al più tardi dopo 12 mesi e calibrati al più tardi dopo tre anni. Al momento della prima esecuzione della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore non sarà ancora disponibile alcun valore di riferimento. La procedura deve comunque essere eseguita e il valore così ottenuto servirà da riferimento per la procedura di controllo successiva fino alla prima calibrazione.
Cpv. 4: Gli strumenti di misurazione utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC sono ora contemplati dalla OSMRI. A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, gli utilizzatori avranno dodici mesi di tempo per verificare le proprie giacenze ed eventualmente sostituirle con tipi ammessi. Gli strumenti di misurazione che corrispondono a un tipo ammesso e sono già in uso devono essere sottoposti entro cinque anni alla procedura prevista per il mantenimento della stabilità di misurazione.
Cpv. 5: Sono già in circolazione diversi tipi di dosimetri per brachiterapia. Per gli strumenti di misurazione che sono stati calibrati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la procedura si basa sul cpv. 2. I tipi di strumenti che finora non dispongono di ammissione, ma che sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono considerati ammessi e possono continuare ad essere utilizzati. Per questi strumenti di misurazione la prima verificazione deve essere effettuata al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Cpv. 6: Questa disposizione prevede per gli apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose ambientale una deroga al principio di cui al capoverso 2. La procedura di controllo da parte dell’utilizzatore deve essere effettuata entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 45 Entrata in vigore
Questo articolo non necessita di spiegazioni.