Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 27 pagine
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4.2 Revisione parziale dell'OEm-V
Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sono elencati nell’allegato lettera B cifre 10 e 11 della vigente ordinanza sugli emolumenti di verificazione. La cifra 11 deve essere abrogata e integrata nella nuova cifra 10. Per una migliore leggibilità, le seguenti note esplicative sono abbinate alle singole cifre sotto forma di tabella.
Per gli strumenti di misurazione non menzionati nell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione, gli emolumenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 OEm-V sono riscossi in base al tempo impiegato.
Allegato lettera B cifra 10
CIFRA NOTE ESPLICATIVE
10 Per la nOSMRI deve essere introdotto un titolo ufficiale abbreviato «Ordinanza sugli
strumenti di misurazione delle radiazioni». Il titolo della cifra 10 va pertanto modificato in «Strumenti di misurazione delle radiazioni».
10.1 La categoria degli strumenti di misurazione viene rinominata «Dosimetri per radio-
diagnostica» (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b nOSMRI). Gli apparecchi contenuti in precedenza, come il chilovoltometro, il coulombometro, il cronometro di esposizione, ecc., non sono più menzionati nell’ordinanza in quanto non si tratta di veri e propri «strumenti di misurazione delle radiazioni». Gli apparecchi, ad eccezione dei dosimetri per radiodiagnostica, utilizzati per il controllo dello stato degli impianti a raggi X, in futuro dovranno essere controllati secondo le prescrizioni dell’UFSP.
Sono inoltre soppresse, per motivi di semplificazione, le tre categorie speciali di dosimetri «Radiologia dentale», «Dosimetri per il prodotto dose-superficie» e «Dosimetri per il prodotto dose-lunghezza». Viene introdotto un nuovo emolumento di verificazione unitario per tutti questi strumenti di misurazione e questi ultimi vengono raggruppati nella categoria «Dosimetri per radiodiagnostica con un rilevatore».
10.1.1 Gli emolumenti di verificazione per i dosimetri per radiodiagnostica con un rilevatore
sono stati uniformati e ammontano ora a fr. 585.–. Il nuovo emolumento di verificazione si compone dei costi stimati ponderati delle precedenti categorie di dosimetri per radiodiagnostica sopra menzionate. Per il calcolo sono stati considerati il numero stimato di casi per categoria per il 2025 e i relativi calcoli dei costi.
10.1.2 Gli emolumenti di verificazione per ogni rilevatore addizionale rimangono invariati.
10.2 La categoria di strumenti di misurazione viene rinominata «Apparecchi mobili di mi-
surazione dell’intensità di dose ambientale» (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. a nOSMRI). Tra gli apparecchi mobili per la misurazione dell’intensità di dose si distingue ora tra quelli per fotoni e neutroni, al fine di tenere conto del maggiore onere per le verificazioni degli strumenti per la misurazione dell’intensità di dose dei neutroni. In particolare, i costi di infrastruttura per la manipolazione dei neutroni sono notevolmente più elevati.