Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/46: Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (documenti giustificativi per successioni e trust) · 20 pagine

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Poiché nell’interpretazione di questa disposizione va evitato qualsivoglia inutile formalismo11, si suppone in generale che sia sufficiente presentare una copia autenticata12.

Il nuovo disciplinamento prevede pertanto che, oltre all’originale, sono in ogni caso ammessi anche duplicati o copie autenticate. Nel caso di un duplicato o di una copia autenticata l’integrità del documento è garantita da un pubblico ufficiale. Nella procedura di autenticazione quest’ultimo deve verificare e attestare per scritto sulla copia che questa riproduce fedelmente il contenuto dell’originale. In tal modo è garantita la sicurezza nei rapporti giuridici.

La nuova normativa si applica anche ad atti pubblici in forma elettronica ai sensi dell’ordinanza dell’8 dicembre 201713 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE). Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b ORF tali atti sottostanno alle medesime regole degli atti pubblici cartacei. Lo stesso dicasi per gli atti pubblici elettronici ai sensi della legge federale del 16 giugno 202314 sulla digitalizzazione nel notariato (LDN), non ancora entrata in vigore, il cui articolo 3 prevede, oltre all’«originale elettronico di un atto pubblico», anche un «esemplare elettronico», «una copia autentica elettronica» e «un’autenticazione elettronica di una copia». Secondo l’articolo 62 capoverso 1 AP-ORF tutti questi documenti elettronici sono ora ammessi.

Nel contesto di tale liberalizzazione, l’espressione poco precisa «Documenti giustificativi per le attestazioni del titolo giuridico» è sostituita da «I documenti giustificativi necessari per l’attestazione del titolo giuridico (art. 965 CC)». Deve essere adattata anche la rubrica della disposizione (attestazione al singolare invece che al plurale). Questi adeguamenti non comportano alcuna modifica materiale.

Art. 64 cpv. 1 lett. b

Secondo il vigente articolo 64 capoverso 1 lettera b ORF, in caso di trasferimento di un fondo mediante divisione ereditaria come documento giustificativo per l’attestazione del titolo giuridico va prodotta una dichiarazione scritta attestante il consenso di tutti i coeredi oppure un contratto di divisione in forma scritta. L’articolo 67 capoverso 1 lettera a numero 2 ORF prevede una regola speciale per il caso in cui il destinatario è un trust. In questo caso come documento giustificativo per l’attestazione del titolo giuridico va prodotto un contratto di trasferimento concluso per atto pubblico.

Questa regola si applica tuttavia soltanto nel caso in cui il trust destinatario è stato istituito dal defunto. Se il trust è stato istituito da un terzo esterno, secondo l’articolo

11Sentenza del Tribunale federale 5A_712/2018 del 20 novembre 2018, consid. 2.3.2, con rimandi.

12Cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_52/2013 del 25 febbraio 2013, consid. 4.1 e ANDREAS BUCHER, Commentaire romand LDIP/CL,

art. 29 LDIP N 8, e MARKUS MÜLLER-CHEN, Zürcher Kommentar IPRG, art. 29 N 50.

13 RS 211.435.1

14 FF 2023 1523